Nell’articolo pubblicato il 22.11.2022 da NT+ “Progressioni verticali, il servizio «in convenzione» non vale come anzianità di servizio”, di Gianluca Bertagna, si dà conto della sentenza del Tar Calabria – Reggio Calabria, 7.11.2022. n. 721, ove si stabilisce che una candidata ad una progressione verticale, per la quale l’ente aveva richiesto un’anzianità minima di 12 mesi nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non aveva i necessari requisiti. Infatti, aveva computato nei 12 mesi un periodo nel quale aveva svolto attività nell’ente che aveva indetto la progressione in modalità “a scavalco”.
Per meglio capire il ragionamento del Tar, si faccia un esempio. Tizio è dipendente dell’ente A e lavora a scavalco, in applicazione dell’articolo 14 del Ccnl 22.1.2004, parzialmente per alcune ore nell’ente B.
Tizio conduce un unico rapporto di lavoro solo ed esclusivamente con l’ente A: non ha, dunque, un rapporto organico con l’ente B, ma solo di servizio (per quanto la convenzione gli permetta comunque di agire come organo dell’ente B).
L’ente B indìce una progressione verticale. Ma Tizio, non essendo dipendente dell’ente B, non vi può prendere parte.
