Secondo la sentenza n. 14205/2024 delibata dal TAR Lazio, l’invio del documento di stipula, generato all’esito di una RDO, costituirebbe accettazione dell’offerta da parte della stazione appaltante, con la conseguenza che da tale momento l’offerente sarebbe tenuto a dare esecuzione alle obbligazioni in esso contenute. La successiva rinuncia all’aggiudicazione da parte del concorrente, pertanto, costituirebbe un inadempimento contrattuale da segnalare all’ANAC per l’avvio del procedimento di iscrizione nel casellario informatico.
