Il fondo del salario accessorio per gli enti che istituiscono per la prima volta la dirigenza va finanziato dal bilancio.

Una compensazione tra il fondo delle risorse decentrate relativo al personale non dirigenziale e il diverso fondo delle risorse decentrate per il personale dirigenziale non è legittima e possibile. E’ da rigettare, in quanto manifestamente erroneo, il parere espresso dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, 22.12.2025, n.128 secondo la quale…

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Una compensazione tra il fondo delle risorse decentrate relativo al personale non dirigenziale e il diverso fondo delle risorse decentrate per il personale dirigenziale non è legittima e possibile.

E’ da rigettare, in quanto manifestamente erroneo, il parere espresso dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, 22.12.2025, n.128 secondo la quale un ente locale che intenda istituire per la prima volta la dirigenza deve rispettare l’articolo 23, comma 2, del d.lgs 75/2017 (sempre più deleterio) e, quindi, finanziare il fondo neo costituito per la dirigenza, riducendo quello preesistente connesso al personale delle aree non dirigenziali.

La Sezione Piemonte, correttamente attenta alla salvaguardia delle risorse pubbliche, pare eccessivamente influenzata dalla preoccupazione di omaggiare il feticcio dei tetti di spesa del personale e in particolare quello, purtroppo ancora vigente nonostante decine di deroghe, relativo al 2016.

Il parere, quindi, ipotizza un’azione inammissibile: quella, cioè, di ridurre il fondo delle aree professionali non dirigenziali, per costituire il fondo della dirigenza istituita ex novo.

Per quanto il tetto al salario accessorio sia ovviamente composto dalla somma delle risorse decentrate delle aree non dirigenziali, dei fondi di bilancio che finanziano le retribuzioni di posizione e di risultato delle EQ e dalle risorse decentrate delle aree dirigenziali, tuttavia è comunque soltanto e solo la contrattazione nazionale collettiva a dettare le regole per costituire i fondi.

Il Ccnl 16.11.2022 relativo alle aree professionali non stabilisce assolutamente, nè in modo implicito, nè in via tacita, che il fondo delle risorse decentrate possa ridursi per compensare la spesa connessa alla costituzione ex novo del fondo della dirigenza.

Non esiste alcuna materia di contrattazione volta a questo fine. E se l’ente agisse “d’ufficio”, cioè in via unilaterale, violerebbe in modo clamoroso la legge e le prerogative sindacali, posto che in questo caso, sebbene la costituzione del fondo sia sottratta a contrattazione, l’utilizzo e la destinazione di parte del fondo del personale non dirigenziale allo scopo di finanziare il fondo della dirigenza coincide con una “destinazione” delle risorse decentrate, assolutamente non prevista e, quindi, non lecita.

In ogni caso, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del d.lgs 165/2001 “…L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell’articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all’articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. …”.

Dunque, il parere della Corte dei conti è assolutamente in contrasto con leggi e contratti e, come tale, volto a creare ex novo regole, quindi esorbitando manifestamente dalle funzioni e competenze giurisdizionali ed ermeneutiche, vincolate all’applicazione delle norme e non alla loro deroga o creazione.

Ma, allora, come potrebbe istituire la dirigenza un ente che ne risulti privo? Il parere della Sezione Piemonte pare travisare in maniera evidente il significato ed il fine dell’articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, ove si dispone, all’ultimo periodo: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.

Tale disposizione è platealmente finalizzata ad incrementare il valore assoluto proprio del salario accessorio, in conseguenza di un aumento della dotazione organica di fatto, dovuto all’assunzione di un numero di dipendenti maggiore di quello registrato alla data del 31.12.2018, con inevitabile aumento del salario accessorio.

Se, come propone la Sezione, per determinare il valore medio pro capite della dirigenza relativo al 2018 per un ente che la istituisca la prima volta risulti possibile riferirsi alle medie di altri enti comparabili, allora la soluzione non può che consistere nel costituire, a carico del bilancio, un fondo che risulti aggiuntivo a quello preesistente relativo al personale non dirigenziale, con aumento del valore del salario accessorio.

Del resto, ogni nuovo assunto porta con sè proprio il valore medio pro-capite per incrementare il valore del salario accessorio, così da adeguarlo “in aumento”.

Pertanto, poichè non è ammesso, per le ragioni evidenziate prima, ridurre il fondo delle risorse decentrate del personale non dirigenziale, l’ente:

  1. può incrementare il salario accessorio:
    1. determinando il valore medio pro-capite della dirigenza richiamando valori medi di enti similari;
    2. costituendo il fondo, introducendo detti valori medi man mano che i dirigenti siano assunti; ogni assunzione aumenta il valore medio del 2018;
  2. deve rispettare, tuttavia, il tetto complessivo della spesa del personale:
    1. ma non quello connesso alle nuove assunzioni: queste, infatti, non possono che essere effettuate nel rispetto delle regole sulle facoltà assunzionali e dunque se l’ente è virtuoso e può reclutare nuovo personale, le assunzioni a tempo indeterminato dei dirigenti vanno in deroga al tetto (anch’esso, ormai, antistorico) dell’articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006;
  3. sicchè, fermo restando che le nuove assunzioni derogano al tetto di spesa ed incrementano il salario accessorio, l’ente deve rispettare il tetto di spesa generale col solo riferimento allo stipendio tabellare, cioè la spesa non connessa al salario accessorio, in questo caso sì compensando: ma non riducendo il fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente, bensì altre spese di personale: contratti a tempo determinato, buoni pasto, incarichi ai sensi degli articoli 90 e 110, trasferte, ogni altra voce utile allo scopo.

In conclusione, la legge consente agli enti di istituire la dirigenza. E’, tuttavia, impossibile pretendere, come la Sezione Piemonte suggerisce, che tale scelta non abbia costi e non comporti un aumento tanto del salario accessorio, quanto della spesa complessiva di personale, nei limiti in cui sia derogabile.

Alla fine, quindi, a guidare gli enti che intendano istituire la dirigenza ex novo sono soprattutto le facoltà assunzionali disponibili e, quindi, la virtuosità ai fini dell’articolo 33 del d.l. 34/2019, la sostenibilità dei costi anche riferita al numero massimo di dirigenti che le risorse di personale possono assicurare, la possibilità di tagliare spese di personale, diverse dal salario accessorio, per garantire il pagamento dei tabellari.

Sarebbe, però, il caso di comprendere una volta e per sempre che i fondi della dirigenza e del personale non dirigenziale non sono compensabili, non sono vasi comunicanti e, per quanto concorrano al tetto del salario accessorio, vanno ciascuno gestito in modo totalmente autonomo rispetto all’altro.

La Sezione Piemonte si pronuncia nel senso che in ipotesi di prima istituzione delle posizioni dirigenziali è possibile (ri)determinare l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, includendovi quelle relative al personale con qualifica dirigenziale, calcolate sulla base di valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti.

E’ da ricordare, comunque, che sul punto la stessa Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia (parere 211/2022) contraddice totalmente le conclusioni cui giunge la Sezione Piemonte.

Secondo la Sezione Lombardia nel caso di prima istituzione della dirigenza non viene nemmeno in rilievo l’esigenza di garantire il salario accessorio medio riconosciuto al personale al 31 dicembre 2018 : si tratta, invece, di “(ri)determinare, in via “figurativa”, il valore (e il conseguente limite) della spesa per il trattamento accessorio ex art. 23, co. 2, del d.lgs. n. 75/2017.

Il parere del 2022 suggerisce, allora, per rimediare al parametro storico del valore del salario accessorio relativo al 2016, di rifarsi alle indicazioni fornite dall’ARAN, confluite nell’articolo 57, comma 5, del CCNL 17 dicembre 2020, a mente delle quali “gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l’entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità del bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge”.

Sul punto, la Sezione Lombardia si rifà alle conclusioni cui era in precedenza giunta la deliberazione n. 27/2021/PAR della Sezione di controllo per la Sardegna: “la soluzione [proposta dall”Aran, nda] appare condivisibile, non solo perché non se ne potrebbe rinvenire alcun’altra in alternativa, ma anche perché connotata da razionalità nell’individuazione del possibile criterio oggettivo cui fare riferimento per la costituzione del Fondo stesso. Non appare ultroneo considerare che siffatto criterio alternativo appare in linea con quanto stabilito, in via di principio, dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte con deliberazione n. 17/2019 (con orientamento confermato dalle Sezioni territoriali – Sezione Toscana, n. 277/2019) secondo la quale, così come gli enti locali possono procedere in autonomia alla programmazione delle risorse da destinare al potenziamento del personale, nei limiti delle risorse disponibili, altrettanto possono fare per determinare la misura del salario accessorio, purché siano tenuti in considerazione i limiti di legge: limiti che, nel caso di specie risultano rispettati col criterio estensivo proposto dall’ente locale. Inoltre, come affermato dalla Sezione delle Autonomie (con deliberazione n. 1/2017) per una fattispecie invero differente, ma comunque concernente i limiti di spesa per il personale (nel caso specifico previsti dall’art. 9, comma 28^ del D.L. n. 78/2010), in assenza di un parametro storico cui fare riferimento, l’Amministrazione può individuare un parametro alternativo, purché congruamente motivato ed ispirato alla ratio legis in applicazione”.

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