Dovrebbe essere ius receptum che l’accesso difensivo prevale sulla privacy, salvo qualora siano compromessi dati super sensibili. Non solo perchè la giurisprudenza sul tema è abbastanza granitica, ma soprattutto perchè l’articolo 24, comma 7, della legge 241/1990 sul punto appare chiarissimo: “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
Risulta dunque inspiegabile la circostanza che moltissime pubbliche amministrazioni, per opera di loro funzionari di vertice, invece insistano a conculcare sistematicamente il diritto di accesso, anche non difensivo.
Rimane nel Dna della pubblica amministrazione, purtroppo, il gene della remota attività di natura “inquisitoria” e inconoscibile ai terzi, che ha caratterizzato per secoli l’azione amministrativa, quando gli enti, in esplicazione del loro potere di “supremazia speciale” decidevano al chiuso dei propri palazzi, col cittadino destinatario in una condizione di totale assoggettamento e possibilità di dialogo solo conflittuale, mediante ricorsi gerarchici o al Tar a provvedimento adottato e con difficoltà enormi a conoscere motivi e documenti alla base delle decisioni.
Tale gene riemerge, come un’antica infezione, al momento delle pronunce su istanze di accesso e il fattore scatenante è una concezione totalmente travisata e di comodo della “privacy”, spesso utilizzata come vera e propria scusante per non consentire l’accesso.
Una giustificazione utilitaristica e cinica, quella della privacy, perchè nella gran parte dei casi il diniego all’accesso viene disposto semplicemente appiattendosi sull’opposizione (regolarmente esercitata) del “controinteressato”, sempre chiamato in causa, per altro, per ragioni di comodo. Infatti, controinteressato dovrebbe essere solo chi rischi la compromissione di dati personali tutelati: invece, le PA confondono per controinteressato chiunque possa essere “coinvolto” anche indirettamente non tanto nell’iter dell’accesso, quanto invece nell’ambito dei procedimenti ai quali l’accesso possa rivelarsi funzionale.
Altro metodo di comodo per far scattare l’atavica contrarietà alla trasparenza ancora molto presente nella PA è l’anticipazione del giudizio di utilità del dato al quale si chiede di accedere.
Per negare l’accesso, le PA finiscono spessissimo per sostituirsi al giudice e motivano il diniego in base a valutazioni astratte sulla possibilità concreta che il documento risulti utile in giudizio allo scopo dell’ottenimento della ragione da parte del richiedente.
Non risulta ancora chiaro che il bene della vita oggetto del procedimento di accesso è l’accesso in sè esclusivamente e non la funzionalità del dato al quale si accede.
Quel che conta è verificare l’effettivo interesse collegato immediatamente e direttamente al dato a cui si chiede di accedere.
La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 7457, ad un tempo riassume tutti questi concetti fondamentali, ma anche certifica quanto la PA sia ancora esposta ad atteggiamenti operativi fortemente contrari alle leggi sulla trasparenza.
Il che comporta poi contenziosi e spese connesse, nella gran parte dei casi con la soccombenza della PA, senza che nessuno, poi, paghi dazio per le vessazioni nei confronti dei cittadini e la pessima gestione delle risorse.
