Non sembra che quello del tetto agli stipendi degli altissimi dirigenti sia il vero problema della pubblica amministrazione. Anche perchè, parlare di tetto “per i dipendenti pubblici” è un eufemismo ipocrita. Il tetto, infatti, riguarda pochissime centinaia di dipendenti, visto che la grande parte ha trattamenti economici che quel tetto lo potrebbero sfiorare solo a seguito di una vita di lavoro
Per questo, la recente sentenza della Corte costituzionale 28.7.2025, n. 135 che dichiara l’incostituzionalità del tetto agli stipendi degli altissimi dirigenti pubblici appare l’emblema dell’applicazione, sempre poco simpatica, del sistema dei due pesi e delle due misure.
Infatti, tale sentenza si fonda sull’osservazione che è passata la situazione emergenziale a suo tempo posta dal Legislatore contenere la spesa pubblica, così da evitare all’Italia il default della sciagurata gestione della crisi dei mercati tra il 2008 e il 2011.
Ma, nell’ordinamento sono ancora ben presenti norme figlie di quel momento storico, che se è da considerare superato per il tetto agli stipendi, non si capisce per quale ragione non debba esserlo per altri temi, tra i quali spicca per ingiustizia ed iniquità quello del sequestro legale del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici.
Stiamo parlando della “dilazione” del pagamento del Tfs/Tfr dei dipendenti pubblici, disposta dagli articoli 3, comma 2, del d.l. 79/2017 convertito dalla legge 140/1997 e rafforzato e corroborato dall’articolo 12, comma 7, del d.l. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010.
I dati sono noti e messi in rilievo dalla “Analisi degli effetti del differimento del TFS/TFR per i pubblici dipendenti” operata dai sindacati CGIL-UIL-CGS-CSE-COSMED-CIDA-CODIRP.
E’ vero che il “sequestro” del Tfr/Tfs è già per ben due volte oggetto di valutazione di incostituzionalità da parte della Consulta, prima con la sentenza 159/2019, poi con la sentenza 130/2023.
Ma, e qui la disparità di trattamento:
- il tetto agli stipendi è stato dichiarato direttamente incostituzionale, con illegittimità sia pur non retroattiva: quindi, le norme dichiarate incostituzionali cessano di avere effetto dalla data della pronuncia della sentenza della Consulta 135/2025;
- invece, il “sequestro” del Tfs/Tfs è oggetto di pronunce di incostituzionalità solo “di monito”: la Consulta non ha privato di efficacia le norme pur qualificate incostituzionali, limitandosi a demandare al Parlamento il compito di intervenire, per modificare le leggi.
Il Parlamento, ovviamente, non ha fatto nulla e sono passati 6 anni dalla prima declaratoria di incostituzionalità e 2 dalla seconda.
Nel frattempo, il Tar Marche, Sezione I, con ordinanza 15.2.2025, n. 105, ha nuovamente rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale delle norme alla luce delle quali ai dipendenti pubblici il trattamento di fine servizio (la liquidazione) è attribuito dopo una dilazione temporale che può arrivare anche fino a 7 anni, per altro senza nemmeno rivalutazione ed interessi.
Si legge nell’ordinanza di rinvio: “Va dunque sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, del D.L. n. 79/1997, convertito nella L. n. 140/1997, e s.m.i., e 12, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella L. n. 122/2010, e s.m.i., per il profilo relativo all’omesso adeguamento delle norme medesime alle sentenze della Corte Costituzionale n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023, visto che l’inerzia del legislatore reitera la lesione sostanziale del diritto del dipendente pubblico cessato dal servizio per raggiunti limiti di età alla percezione di una retribuzione (in questo caso differita) sufficiente e proporzionata all’attività lavorativa svolta dall’interessato (art. 36 Cost.). La lesione sostanziale discende dalla dilazione temporale e dalla rateizzazione del pagamento della somma dovuta, non accompagnate da un meccanismo di adeguamento degli importi pagati all’andamento dell’inflazione”.
Ribadiamo: non si comprende per quale ragione per il tetto agli stipendi il tempo trascorso non sia considerabile come “lasso ragionevole”, mentre per la “liquidazione” sì.
Vedremo se la Consulta, a seguito dell’ordinanza del Tar Marche, prenderà atto che anche le norme sul Tfr dilazionato non sono più da considerare adeguate ad un’emergenza ormai trascorsa, o se darà vita all’ennesima sentenza “di monito”, che non serve a nulla.
