Il MEF dice la sua sulle anticipazioni PNRR

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, è stata pubblicata la legge n. 56 del 29 aprile 2024, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. L’articolo 11, al comma 1, stabilisce che: «Al fine…

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, è stata pubblicata la legge n. 56 del 29 aprile 2024, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. L’articolo 11, al comma 1, stabilisce che: «Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 % del contributo assegnato, da erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge». In tale contesto, ai sensi del comma 2, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR – provvede a rendere disponibile la predetta anticipazione in favore delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, nella percentuale, di norma, del 30 % dell’importo assegnato all’intervento e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa esistente. Si prevede, altresì, che resta fermo l’obbligo per l’amministrazione centrale di attestare, ai fini del riconoscimento della predetta anticipazione, l’avvio dell’operatività dell’intervento ovvero l’avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività. La disposizione normativa in esame sarebbe finalizzata ad assicurare la liquidità necessaria a consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR. Tenuto conto, peraltro, che la norma fa salve «eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge» ne deriva che, qualora la legislazione vigente preveda, per specifici interventi, una percentuale di anticipazione più alta rispetto al 30 % trova applicazione la disposizione specifica che prevede la percentuale più elevata. Ciò premesso, il MEF, in una recentissima circolare, ha fornito indicazioni sulla norma in questione.

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