L’incremento del 7% dei contratti decentrati sottoscritti e trasmessi all’Aran, percentuale che sale al 10% per quelli sottoscritti dagli enti del comparto delle funzioni locali; la misura assai limitata degli enti che hanno fatti ricorso alle deliberazioni unilaterali in luogo della contrattazione decentrata; la prevalenza dei contratti di ripartizione del fondo su quelli di parte normativa; la presenza, anche se in misura ridotta, di contratti che disciplinano singoli aspetti; il persistere di contratti decentrati che si occupano di materie estranee a tale forma di relazione sindacale; la netta prevalenza degli enti in cui nella delegazione trattante di parte pubblica non sono presenti politici.
Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nel dodicesimo monitoraggio della contrattazione integrativa reso noto dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni. Esso è riferito ai contratti collettivi decentrati integrativi che sono stati sottoscritti nel complesso delle PA, ivi compresi gli enti del comparto delle funzioni locali e regionali, negli anni 2024 e 2023, ovviamente con riferimento a quelli trasmessi ad Aran e Cnel.
I CONTRATTI DECENTRATI INTEGRATIVI
Nell’anno 2024 sono stati trasmessi ad Aran e Cnel 18.116 contratti decentrati integrativi, mentre nel 2023 ne erano stati trasmessi 16.863. Da parte dei comuni sono stati trasmessi 7.170 contratti decentrati, pari al 70% del totale di queste amministrazioni. Nel complesso del comparto delle funzioni locali sono stati trasmessi 8.288 contratti decentrati, pari al 45,7% del totale delle amministrazioni. Il tasso di contrattazione nel comparto delle Funzioni locali è stato pari al 60%, mentre era del 54% nel 2023.
Il numero delle amministrazioni del comparto delle funzioni locali che hanno inviato più contratti decentrati è stato di 1.885, pari al 35% del totale.
Ci viene detto che, nel complesso delle PA, “gi accordi sottoscritti sono nel 51% dei casi contratti che regolano l’aspetto economico e nel 44% contratti di tipo normativo. Un residuale 5% appartiene alla categoria dei contratti che disciplinano specifiche materie”. Nel comparto delle funzioni locali, sul totale di 8.288 contratti decentrati trasmessi, 2.779 sono di tipo normativo, 5.204 di tipo economico e 305 si occupano di materie specifiche: “nel comparto Funzioni Locali la maggioranza di accordi è di tipo economico (63%), ma vi è un 33% di contratti classificabili come normativi, che regolano anche materie a contenuto non economico”.
Ed ancora, “l’attività negoziale delle amministrazioni è dedicata nel 94% dei casi al personale non dirigente”. Nel comparto delle funzioni locali i contratti decentrati delle aree dirigenziali sono stati 622 e quelli del personale del comparto 7.666.
Si deve anche aggiungere che, con riferimento all’anno 2023, l’Aran evidenzia che “è migliorata la tempestività degli invii e, quindi, anche la credibilità del sistema .. il numero di contratti relativi a due o più anni precedenti è solo dell’6% (nella rilevazione precedente l’8%) a dimostrazione di uno sforzo di riallineamento sicuramente utile”.
Sempre con riferimento al 2023, viene evidenziato che “si riscontra un incremento della tendenza a contrattualizzare materie che non lo sono (6% contro l’0,8 % della rilevazione precedente)”. Tale fenomeno è presente soprattutto nel comparto delle funzioni locali.
E’ questo un elemento su cui è necessario richiamare l’attenzione degli amministratori, ma soprattutto dei segretari, dei dirigenti e dei funzionari. Ricordiamo che, sulla base delle previsioni dettate dal d.lgs. n. 165/2001, tali disposizioni sono nulle e non possono essere applicate.
Questo fenomeno si è registrato soprattutto per le seguenti materie, che sono oggetto solamente di informazione e confronto: “Articolazione orario di lavoro e turni; Criteri generali valutazione performance; Individuazione profili professionali; Criteri conferimento elevate qualificazioni; Criteri graduazione elevate qualificazioni; Trasferimento di attività a terzi; Criteri mobilità tra sedi; Definizione linee attività formative; Criteri per lavoro agile e da remoto; Istituzione mensa e buoni pasto; Materie rimesse alla competenza dell’organismo paritetico; Materie per personale educativo scolastico”. Ed ancora sugli “Atti di organizzazione degli uffici di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001”, materia che è oggetto di semplice informazione ai soggetti sindacali.
LE DELEGAZIONI TRATTANTI DI PARTE PUBBLICA
Quanto alla composizione delle delegazioni trattanti di parte pubblica, “per l’85% dei contratti trasmessi la composizione è formata esclusivamente da dirigenti o funzionari, e il restante 15% è una delegazione composta anche da politici”. Nel comparto delle funzioni locali per 667 amministrazioni la composizione era mista e per 7.578 era fatta solo da dirigenti e funzionari.
Ricordiamo che nel comparto delle funzioni locali la presenza degli amministratori nella delegazione trattante di parte pubblica è consentita solamente nei comuni fino a 5.000 abitanti in cui, sulla base di una espressa previsione regolamentare, sono stati conferiti al Sindaco e/o a componenti la giunta i compiti di responsabile di articolazione organizzative dell’ente.
I CONTRATTI SOTTOSCRITTI E LE DELIBERAZIONI UNILATERALI
Ben il 92% dei contratti decentrati delle PA è stato sottoscritto dalle RSU; nel comparto delle funzioni locali tale percentuale è stata dello 88,6% degli enti. Invece, “solo lo 0,7% degli atti inviati all’Agenzia hanno la forma giuridica di atto unilaterale e non contratto integrativo”, percentuale che nel comparto delle funzioni locali scende allo 0,5%.
Ricordiamo che la possibilità di dare corso alla deliberazione unilaterale in luogo della contrattazione decentrata integrativa è stata introdotta dal d.lgs. n. 150/2009 e circoscritta nell’ambito di applicazione dal d.lgs. n. 75/2017; la disposizione è contenuta nell’articolo 40, comma 3 ter, del d.lgs. n. 165/2001.
Siamo in presenza di un istituto che introduce una deroga al vincolo della contrattazione integrativa e che è utilizzabile in presenza di condizioni che hanno un carattere sostanzialmente eccezionale.
In primo luogo, occorre dimostrare che “il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa”. Quindi una specifica e circostanziata motivazione. Occorre inoltre procedere “nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti”, principi che presiedono al corretto svolgimento delle relazioni sindacali. Inoltre, la deliberazione unilaterale produce i suoi effetti “in via provvisoria”, con una durata che è fissata “fino alla successiva sottoscrizione” e l’ente è comunque impegnato a proseguire “le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo”.
Occorre inoltre inviare il testo dell’accordo alla specifica commissione paritetica istituita presso l’Aran la quale è chiamata a verificare “che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa”.
Da un eventuale giudizio negativo può ovviamente discendere un giudizio di condotta antisindacale. E’ evidente che questo insieme di vincoli di motivazione di procedura limitano il ricorso all’istituto.
