Il TAR Puglia, con sentenza n.1438 del 24 ottobre, ha stabilito che il parere di pretenzioso ANAC con carattere facoltativo non obbliga l’ente appaltante ad adeguarsi ai suoi contenuti.
In particolare, va respinta la richiesta di risarcimento danni qualora sia avanzata dal concorrente non aggiudicatario che sarebbe risultato vincitore per il vizio di legittimità della gara che proprio il parere di precontenzioso ha individuato.
