Il personale nelle indicazioni della corte dei conti: salario accessorio ed avvocati

Nella base di calcolo dei dipendenti e dei dirigenti in servizio nell’ente per determinare l’eventuale aumento del fondo per la contrattazione decentrata si deve tenere conto di quelli a tempo determinato, ivi compresi coloro che sono stati assunti ex articolo 110 TUEL. I compensi incentivanti gli avvocati dipendenti per i successi nei contenziosi in cui…

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Nella base di calcolo dei dipendenti e dei dirigenti in servizio nell’ente per determinare l’eventuale aumento del fondo per la contrattazione decentrata si deve tenere conto di quelli a tempo determinato, ivi compresi coloro che sono stati assunti ex articolo 110 TUEL.

I compensi incentivanti gli avvocati dipendenti per i successi nei contenziosi in cui rappresentano l’ente con compensazione delle spese vanno corrisposti nell’anno in cui la sentenza è stata emessa: ogni spostamento determinerebbe un aggiramento del tetto a questo tipo di compensi dettato dal legislatore nazionale con il d.l. n. 90/2014.

Sono queste le più recenti ed importanti indicazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti

L’INCREMENTO DEL FONDO PER L’AUMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO

I presupposti per l’incremento del fondo per la contrattazione decentrata previsto dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 in caso di aumento del numero dei dipendenti rispetto a quelli presenti alla data del 31.12.2018, si concretizzano anche con le assunzioni tempo determinato, comprese quelle effettuate ex articolo 110 TUEL, regola che si deve applicare anche per il salario accessorio dei dirigenti.

Sono queste le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 18/2023. Si deve sottolineare che questo orientamento si pone in radicale contrasto con la tesi della Ragioneria Generale dello Stato, pareri n. 179877 del 1° settembre 2020 1e 5 gennaio 2021, n. 12454, che limita la possibilità di dare corso a tale incremento in caso di aumento del personale e/o dei dirigenti in servizio a tempo indeterminato nella stessa amministrazione.

Ci viene dettato il seguente principio di diritto: “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019  n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, per garantire l’invarianza del valore medio procapite dell’apposito fondo per la contrattazione decentrata integrativa, deve essere preso in  considerazione non solo il personale dirigenziale a tempo indeterminato, ma anche quello a tempo  determinato e, in particolare, il personale dirigenziale assunto ai sensi dell’articolo 110 del decreto  legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sia nell’anno base che in quello di applicazione del limite”.

Come si vede, siamo in presenza di una indicazione quanto mai chiara e che sembra essere finalizzata alla garanzia della invarianza del salario accessorio medio pro capite in godimento anche nel caso di assunzioni a tempo determinato.

Ci viene ricordato che “la giurisprudenza interna e quella, primaziale, della Corte di giustizia dell’Unione europea, hanno da tempo valorizzato la direttiva 1999/70/CE . Che ha affermato il principio di non discriminazione tra rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, ivi compresi quelli pubblici”. Ed infatti, “entrambe le categorie di personale (nda a tempo indeterminato e determinato) concorrono alla ripartizione dei fondi per la contrattazione integrativa previsti dal contratto collettivo nazionale di riferimento.. in considerazione della sostanziale omogeneità dei trattamenti risulterebbe paradossale che una determinata categoria di personale rientrasse tra i soggetti che partecipano agli impieghi del fondo per il trattamento accessorio ma non tra quelli che possono incrementarlo”.

Leggiamo infine nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti “che, come base di calcolo, per aggiornare l’importo del fondo deve essere preso in considerazione non solo il personale dirigenziale a tempo indeterminato, ma anche quello a tempo determinato e, in particolare, il personale dirigenziale assunto ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sia nell’anno base che in quello di applicazione del limite. Tale avviso, pur estensivo della facoltà di variazione del limite al trattamento accessorio in un contesto (quello delle assunzioni a tempo determinato) chiaramente diverso da quello originariamente descritto dal legislatore, si pone in sintonia con l’oggettiva ratio legis. Essa è rappresentata dalla volontà di garantire comunque l’invarianza del valore medio pro capite del trattamento accessorio, a fronte di un ampliamento della possibilità di procedere ad assunzioni per gli enti locali. Inoltre, detta interpretazione comunque non dovrebbe pregiudicare la sostenibilità finanziaria delle relative spese, in quanto la possibilità di effettuare assunzioni è riservata ai soli comuni virtuosi. Infine, è appena il caso di evidenziare che i rapporti a tempo determinato incardinati nell’ente locale sono soggetti a limiti di legge e la loro influenza nella determinazione del fondo può comportare variazione in aumento del trattamento accessorio complessivo, ma anche in diminuzione, in ragione del progressivo ed eventuale riassorbimento del personale a tempo determinato, conseguente alla cessazione dei rapporti, preservando comunque l’invarianza del valore medio pro capite”. 

I COMPENSI AGLI AVVOCATI DIPENDENTI E DIRIGENTI DELL’ENTE

I compensi destinati agli avvocati dipendenti e dirigenti dello stesso ente a seguito di successi nei contenziosi in cui hanno rappresentato la propria amministrazione con integrale compensazione delle spese vanno corrisposti nell’anno in cui la sentenza è stata emessa e non possono essere erogati nell’anno immediatamente successivo. I

n questa direzione vanno le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna n. 204/2023. La pronuncia fa proprie le indicazioni già espresse nella stessa direzione da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti n. 120/2021 della Puglia. Viene data la seguente risposta testuale: “non è possibile da parte di un ente, in caso di provvedimenti giudiziali con compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all’ente stesso, superare l’originaria massima consistenza dello stanziamento di cui al c. 6 dell’art. 9 del D.L. n. 90/2014 per l’anno di riferimento, per il tramite di una liquidazione al personale dipendente interessato posticipata al periodo contabile successivo”.

Si deve ritenere che, a questo punto, siamo in presenza di un orientamento consolidato da parte dei giudici contabili. In questa direzione non va solamente la considerazione che siamo in presenza di tutte e due le pronunce fin qui intervenute, ma anche la solidità e la nettezza delle argomentazioni che vengono utilizzate.

Occorre aggiungere che la questione si pone in modo parziale per gli incentivi a seguito di successi nei contenziosi con condanna dell’altra parte al pagamento delle spese legali in quanto non è posto uno specifico tetto di spesa, risultando invece unicamente il tetto complessivo a tutti questi compensi del 100% del trattamento economico in godimento.

Leggiamo testualmente nelle deliberazione che si deve ritenere che “nei casi di giudizi conclusi con la compensazione integrale delle spese tra le parti, ai dipendenti facenti parte dell’Avvocatura di un Ente locale vadano corrisposti i relativi compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti, nei limiti dello stanziamento previsto, essendo pertanto non consentito un surrettizio ed artificioso superamento di tali limiti, per il tramite di una liquidazione posticipata ad un periodo temporale successivo”. Inoltre ci viene detto “che un’eventuale liquidazione posticipata nel tempo violerebbe il citato principio contabile di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, par. 5.2… una liquidazione posticipata ad un esercizio successivo rispetto al deposito della sentenza favorevole ovvero al passaggio in giudicato della stessa sulla base del principio della competenza finanziaria, costituirebbe un aggiramento della norma di cui al citato art. 9, c. 6 del D.L. n. 90/2014 che costituisce, come hanno affermato le Sezioni riunite della Corte dei conti con deliberazione n. 51/2011 un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa introdotto dal legislatore”.

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