Il Piao non costituisce diritti alla progressione verticale

Il Tar Sicilia-Palermo, Sezione II, con sentenza 28 novembre 2025 n. 2638 ha rigettato il ricorso di un dipendente di un ente avverso il Piao approvato da quest’ultimo. Ragione della doglianza, la mancata programmazione di progressioni verticali in deroga, alle quali il ricorrente ambiva. La sentenza, ovviamente, non ha minimamente considerato sostenibile le pretese del…

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Il Tar Sicilia-Palermo, Sezione II, con sentenza 28 novembre 2025 n. 2638 ha rigettato il ricorso di un dipendente di un ente avverso il Piao approvato da quest’ultimo. Ragione della doglianza, la mancata programmazione di progressioni verticali in deroga, alle quali il ricorrente ambiva.

La sentenza, ovviamente, non ha minimamente considerato sostenibile le pretese del ricorso, respingendolo.

Il Piao è un atto di programmazione. Come tale, non crea nè diritti, nè doveri, nè posizioni di interesse o anche di mera aspettativa. E’ un indirizzo da seguire da parte degli organi amministrativi.

Spiega il Tar: “con il PIAO devono essere effettuate le scelte di natura macro-organizzativa tra le varie modalità di reperimento del personale messe a disposizione dall’ordinamento, sì che l’avvio del procedimento di reclutamento assume una dimensione attuativa di quanto “a monte” deliberato dall’organo politico-amministrativo”, ma ciò non significa che tale vincolo contenutistico assuma rilievo esterno all’Amministrazione, esso infatti semplicemente si pone come prescrizione conformativa per la sola Amministrazione che lo ha adottato”.

Aggiunge, poi, il giudice amministrativo che “il ricorrente, in quanto aspirante alla progressione verticale, è legittimato ed al contempo onerato a contestare gli atti di indizione della selezione, efficaci erga omnes, quando saranno adottati”.

Tale ultima affermazione, tuttavia, sorprende ed appare del tutto priva di fondamento ed ingiustificata.

Ci si chiede, infatti, quale posizione giuridica un dipendente possa mai chiedere sia tutelata, ai fini della propria aspirazione ad una progressione verticale.

E’ ben evidente che:

  1. non c’è alcun diritto soggettivo alla progressione verticale, tanto ordinaria, quanto -a maggior ragione – in deroga;
  2. spetta esclusivamente al datore di lavoro pubblico decidere se e quando avvalersi della progressione verticale, come strumento di selezione, essendo un metodo di reclutamento del tutto facoltativo;
  3. rispetto alla decisione del datore di non attivare alcuna progressione verticale o magari di avvalersene per l’accesso ad aree non alla portata di quello specifico dipendente, esso non ha alcuna posizione difendibile, nemmeno di legittima aspettativa;
  4. oltre tutto, anche laddove l’ente decidesse di avvalersi delle progressioni verticali nessun singolo dipendente vanta comunque il diritto soggettivo ad accedere all’inquadramento superiore, perchè prima deve superare la procedura comparativa;
  5. tanto è vero che le progressioni verticali non costituiscono alcuna posizione giuridica soggettiva, restando questione integralmente rimessa all’unilaterale volontà ed organizzazione datoriale, che la loro indizione non è ovviamente oggetto di contrattazione.

Dunque, al di là della circostanza che il Piao non sia impugnabile per evidente carenza di interesse ad agire, visto che non può ledere, direttamente o indirettamente, interessi legittimi, in ogni caso nessun dipendente può vantare pretesa alcuna alcuna alla progressione verticale. Legittimo è, ovviamente, che ciascun dipendente aspiri ad un avanzamento della propria posizione lavorativa. Privo di fondamento è ritenere che tale aspirazione possa tradursi in un diritto tutelabile.

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