La Corte dei Conti, con sentenza n.229 del 2022, ha stabilito che il licenziamento disciplinare per danno arrecato al Comune, con condotte oggetto di un procedimento penale, non è requisito per attivare la richiesta di risarcimento per disservizio, ma solo per il recupero erariale delle somme indebitamente percepite.
Il motivo è nella circostanza che i costi sostenuti dal Comune per il procedimento disciplinare verso il dipendente rientrano tra quelli per retribuire mansioni ordinariamente assegnate a pubblici dipendenti per ispezioni, controlli, azioni disciplinari.
