Il TAR Toscana, sezione III, con la sentenza n. 1089/2025, ha affermato che, negli appalti ad alta intensità di manodopera non finanziati da PNRR/PNC, la mancata allegazione del rapporto redatto ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 198/2006 non comporta l’automatica esclusione del concorrente. Tale documento, se richiesto come requisito speciale di partecipazione dalla lex specialis, è riconducibile alla prova del possesso del requisito stesso e può essere integrato mediante soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101, comma 1, lettera a), del d.lgs. 36/2023, a condizione che il requisito sia posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e che il rapporto presenti data certa anteriore a tale termine.
