Con la sentenza n. 24246/2024, la Suprema Corte di Cassazione, sez. III, ha posto in rilievo che l’art. 181, co. 1, d.lgs. n. 42/2004 punirebbe chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegua lavori su beni paesaggistici, con la pena prevista dall’art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001. Pertanto, l’elemento psicologico non sarebbe escluso dall’ignoranza dell’esistenza del vincolo paesaggistico, trattandosi di reato contravvenzionale punibile anche a titolo di colpa, ravvisabile nel non aver ottemperato al dovere di informarsi presso la PA prima di intraprendere un’attività disciplinata dalla legge.
