Manifestando la propria prospettiva con un atto presidenziale del 6 marzo scorso, l’Autorità nazionale anticorruzione ha osservato che il Responsabile del Servizio Urbanistica di un Comune, personalmente citato in giudizio con richiesta di risarcimento danni per aver applicato un ordine di demolizione, dovrebbe astenersi dagli atti successivi riguardanti la stessa pratica edilizia per possibile conflitto di interessi.
Si sarebbe configurata, infatti, una situazione in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, la sua imparzialità nell’esercizio del potere decisionale. Inoltre, per quanto la giurisprudenza tenda ad interpretare gli obblighi di astensione in modo restrittivo: negandoli, ad esempio, in presenza di una denuncia penale non ancora seguita da una vera e propria “causa pendente” ovvero al cospetto di un atto strettamente vincolato, nel caso in esame, l’azione per danni rivolta espressamente contro il Responsabile del Servizio (e per il medesimo oggetto) impedirebbe di fare altrettanto. Di conseguenza, si tratterebbe di salvaguardare l’imparzialità e il buon andamento della Pubblica amministrazione senza contare che il Comune si esporrebbe al rischio di ulteriori impugnative da parte della ditta interessata.
