Poco più di dieci giorni fa, si dava conto dell’indirizzo Anac (espresso nel parere precontenzioso n. 30/2024) in virtù del quale, rispetto al contributo a suo favore, si affermava che l’istituto del soccorso istruttorio potesse utilizzarsi solo per dimostrarne l’avvenuto pagamento entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte e non già per effettuare il medesimo tardivamente. Tuttavia, con la sentenza n. 3340/2024, il TAR Lazio sembrerebbe aver sostenuto l’opposto. In particolare, secondo il Collegio, il versamento del contributo, pur condizionando l’offerta, potrebbe essere tardivo (e sanabile attraverso l’istituto del soccorso istruttorio) in quanto costituente un «elemento estraneo al contenuto dell’offerta e quindi sottratto alle preclusioni poste dall’art. 83, co. 9, secondo periodo, del codice dei contratti pubblici»[1].
[1] Normativa applicabile ratione temporis.
