Il tempo dell’affidamento diretto è pari a zero?

Non è corretto sostenere che l’affidamento diretto sia privo di tempo o abbia un tempo pari a zero. Come ha indirettamente, seppur in maniera non del tutto convincente, evidenziato l’Anac nel suo parere, l’affidamento è un metodo (non chiamiamolo procedimento) complesso di individuazione del contraente, composto di alcune specifiche fasi. Tra queste, sebbene in troppi…

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Non è corretto sostenere che l’affidamento diretto sia privo di tempo o abbia un tempo pari a zero.

Come ha indirettamente, seppur in maniera non del tutto convincente, evidenziato l’Anac nel suo parere, l’affidamento è un metodo (non chiamiamolo procedimento) complesso di individuazione del contraente, composto di alcune specifiche fasi.

Tra queste, sebbene in troppi non lo valutino, quella della progettazione e validazione, quella della decisione di contrattare (a disdoro della possibilità – da evitare come la peste – di farne a meno concessa dall’assurdo articolo 17, comma 2, del codice, incapace di tenere conto almeno della necessità dell’impegno della spesa). Segue, poi, la fase fondamentale disgiunta in due distinte ulteriori attività: quella della consultazione per le vie brevi del “mercato”, finalizzata ad individuare l’operatore economico con cui contrattare (listini di mercato, offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni, acquisizione di preventivi); e quella della materiale contrattazione, composta di proposte e controproposte, con l’operatore economico. Tale fase, assimilabile a quella della “gara” nelle procedure ordinarie, può impegnare più o meno tempo, ma non è per nulla uguale a zero ed è qui che il Rup deve formarsi, ma anche formalizzare, l’idea da tradurre in decisione discrezionale in merito al possesso da parte dell’OE scelto di tutti i requisiti professionali necessari e della convenienza, non in termini relativi, cioè non in confronto alle altre imprese consultati, ma in relazione solo all’oggetto della prestazione (che quindi non può non essere definito da un progetto); ed è sempre in questo momento che il Rup deve condurre le trattative finalizzate a determinare le clausole contrattuali e descrivere il complesso dell’incontro di volontà.

Possono essere sufficienti pochi giorni, o anche alcune settimane, a seconda della profondità e complessità di analisi e anche della fluidità della negoziazione con l’operatore economico.

Vanno, in ogni caso, acquisite le informazioni sul possesso dei requisiti (anche in questo caso, poichè detto possesso è requisito e presupposto per l’affidamento diretto, la facoltà di verificare a campione e successivamente all’affidamento prevista dall’articolo 52, comma 2, per gli affidamenti minori di 40.000 euro è un non senso) e poi sottoscritto il contratto ed avviate le attività.

Poichè i tempi fissati dagli allegati al codice per condurre procedure ordinarie o negoziate sono massimi e non minimi, è ben possibile individuare una road map di una trentina di giorni per gestire la gara. L’aggravamento procedurale è francamente ipotesi di mera scuola, come anche il pregiudizio alla “tempestività”, che non è un valore assoluto ma relativo: è tempestivo e rispondente al sempre più travisato principio “del risultato” l’affidamento che intervenga entro i tempi programmati, non l’affidamento assegnato a velocità superiore a quella della luce.

Pertanto, la motivazione alla base della decisione di avvalersi di procedure selettive/competitive (potrebbe trattarsi anche di gare informali, non necessariamente con modalità ordinarie) trova nel fattore tempo un fondamento accessorio e secondario. Più rilevante è, invece, verificare se il mercato, mediante confronti competitivi, potenzialmente sia in grado di permettere prezzi maggiormente convenienti, oppure se sia composto da possibili monopoli o oligopoli, sì da rendere prudente e opportuno il confronto concorrenziale.

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