Secondo la sentenza n. 1646/2025 del Tar Salerno il termine di 60 giorni entro cui la Soprintendenza può annullare l’autorizzazione paesaggistica decorre solo dal momento in cui riceve la documentazione completa e può essere interrotto in caso di esigenze istruttorie o di integrazioni mancanti. La mancata trasmissione degli atti richiesti rende inefficace il nullaosta paesaggistico e impedisce la definizione positiva del condono edilizio.
