Il trattenimento in servizio fino ai 70 anni non consuma le facoltà assunzionali

Il trattenimento in servizio non genera nuovi e maggiori costi per le finanze pubbliche. Gli Enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale non sono tenuti ad applicare le limitazioni al turn over previste dall’articolo 1, commi da 823 a 829 (il 75% del costo delle cessazioni del 2024), della legge 207/2024.  Sono queste…

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Il trattenimento in servizio non genera nuovi e maggiori costi per le finanze pubbliche. Gli Enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale non sono tenuti ad applicare le limitazioni al turn over previste dall’articolo 1, commi da 823 a 829 (il 75% del costo delle cessazioni del 2024), della legge 207/2024. 

Sono queste le indicazioni principali della circolare della Ragioneria generale dello Stato 7 aprile 2025, n. 8.

Per quanto concerne il trattenimento in servizio fino ai 70 anni, la circolare specifica che l’istituto “non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

E’ un’indicazione molto importante, da cui si ricava – come del resto necessitato dalla piana lettura dell’articolo 1, comma 165, della legge 207/2024 – che il trattenimento in servizio non è una nuova assunzione. In effetti, qualora l’amministrazione individui personale cui proporre il trattenimento e questo accetti, non si ha alcuna soluzione di continuità del rapporto di lavoro: esso prosegue fino al raggiungimento del limite massimo di età o del diverso eventuale inferiore termine concordato tra le parti. Quindi, non c’è un pensionamento ed una successiva collegata “riassunzione”.

Sul piano finanziario, allora, prosegue la Ragioneria, il limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente previsto dalla norma “non determina la necessità di accantonare e di rendere indisponibile, sul bilancio dell’amministrazione che dispone il trattenimento in servizio, la corrispondente quota di facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente”.

Insomma, il trattenimento in servizio non consuma risorse delle facoltà assunzionali. Il 10 per cento, dunque, “è finalizzato esclusivamente all’individuazione del contingente massimo di unità di personale trattenibile in servizio”.

La circolare, dunque, risolve il problema dell’applicabilità dell’articolo 1, comma 165, della legge 207/2024 agli enti locali, le facoltà assunzionali dei quali sono, come noto, calcolate in base al rapporto tra spesa di personale e media triennale delle entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità e non per mezzo di contingenti numerici autorizzati dalla legge.

Se il 10 per cento fosse stato da intendere come accantonamento finanziario, ben difficilmente si sarebbero raggiunte cifre assolute utili per coprire il costo annuo.

La circolare, invece, spiega semplicemente che una volta stabilito quante assunzioni sono effettuabili e, quindi, tradotte le facoltà da valori economici in “teste”:

  1. il 10% di queste è il tetto massimo dei trattenimenti possibili;
  2. in ogni caso il trattenimento in servizio non riduce le risorse da destinare ad assunzioni.

La circolare spiega che il 10 per cento non è correlato alla qualifica delle unità di personale che l’amministrazione sceglie di trattenere in servizio. In altre parole, v’è una piena discrezionalità nella scelta del personale da trattenere, non connessa al turn over delle varie tipologie di qualifiche e mansioni.

Altra indicazione rilevante riguarda l’atto col quale decidere il trattenimento. Secondo la circolare è con la predisposizione degli atti di programmazione del fabbisogno di personale che va “reso noto il contingente di personale da trattenere in servizio in applicazione del citato comma 165, nel rispetto del summenzionato limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente”. Quindi, gli enti debbono considerare il trattenimento come uno degli elementi della “strategia” di reclutamento (anche se reclutamento non è), da indicare nella sezione apposita del Piao o nell’ambito del Peg. Il Dup, comunque, deve contenere la traccia della decisione: non vanno eliminate le risorse che finanziano il personale eleggibile al trattenimento.

In quanto al turn over, la circolare non poteva che confermare quanto emerge con estrema chiarezza dalla legge: “Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, gli enti territoriali, ossia le Regioni, ivi incluse quelle a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, e gli enti locali (le Province, le Città metropolitane, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di comuni, le Comunità isolane o di arcipelago) non risultano compresi né nei citati commi da 823 a 829, in quanto non espressamente ivi richiamati, né in alcuno dei richiamati raggruppamenti istituzionali. Pertanto, i predetti enti sono non sono soggetti al complesso delle disposizioni di cui ai commi da 822 a 834”.E ad ulteriore chiarimento, la circolare spiega che “Per le medesime ragioni sono parimenti esclusi gli enti strumentali delle Regioni e quelli degli enti locali non ricompresi nei citati raggruppamenti”.

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