Il trattenimento in servizio è certamente una mera prosecuzione del rapporto di lavoro e non certo una nuova assunzione.
L’effetto del trattenimento, infatti, è il prolungamento del rapporto di lavoro, con eventuale modifica dell’oggetto del contratto, in quanto il dipendente interessato può eventualmente essere adibito specificamente a funzioni di formazione di altro personale.
Non c’è alcun “ripescaggio”: il sistema non prevede che il dipendente vada in pensione e sia poi ri-assunto, ma la posticipazione dell’interruzione del rapporto di lavoro dovuto a quiescenza.
Questi sono gli effetti giuridici dell’articolo 1, comma 165, della legge 207/2024, il quale non fa mai nè menzione, nè accenno, nè allusione ad un’interruzione del rapporto seguita da successiva riassunzione.
Al contrario, v’è un chiaro passaggio a dimostrazione dell’assenza di soluzione di continuità: “Le pubbliche amministrazioni di cui di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell’interessato, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi, ivi compreso quello di cui all’articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del personale delle magistrature, degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della salvaguardia della specificità della funzione ai sensi dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Il personale, individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di cui al primo periodo e del merito, non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età”.
Come si nota, lo scopo della norma, sempre sul piano degli effetti giuridici, è la continuazione del rapporto: la PA attiva l’istituto per darvi maggiore durata e seguitare ad avvalersi dell’attività del lavoratore.
Se, però, sul piano degli effetti giuridici e sostanziali il trattenimento in servizio è e resta una proroga del rapporto di lavoro oltre i termini del pensionamento e fino al settantesimo anno, diversa è la regolazione degli effetti finanziari.
Allo scopo di evitare la creazione di una gerontocrazia e di un ulteriore “tappo” all’accesso di nuove leve nei ruoli della PA, la norma introduce un limite ai trattenimenti in servizi.
Esso è elaborato e regolato in termini finanziari ed individuato nel 10% della spesa che ciascun ente può destinare a nuove assunzioni.
Il riferimento alle facoltà assunzionali non fa del trattenimento in servizio una nuova assunzione: è semplicemente un parametro finanziario posto per contenere il ricorso numerico all’istituto. Il legislatore avrebbe ben potuto (e forse sarebbe stato meglio) fissare il tetto in tutt’altro modo.
Sta di fatto che il tetto così fissato autorizza a ritenere che un dipendente possa essere trattenuto in servizio se la spesa relativa al suo trattamento economico (si deve ritenere il tabellare cui aggiungere il valore pro-capite del salario accessorio) equivalga a non oltre il 10% del valore complessivo delle facoltà assunzionali. Sicchè, l’ente deve essere consapevole che attivando il trattenimento in servizio erode, sia pure virtualmente, del 10% tali risorse, per altro per tutta la durata del trattenimento stesso.
Tuttavia, poichè le facoltà assunzionali negli enti locali sono, come noto, frutto del rapporto tra spesa di personale e media triennale delle entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, il trattenimento in servizio a ben vedere sortisce l’effetto di non contribuire a ridurre la spesa di personale, visto che l’ente non risparmia il trattamento economico del dipendente non andato in quiescenza.
Ma, le facoltà assunzionali non sono direttamente influenzate ed interessate dall’ammontare della spesa risparmiata per cessazioni: queste costituiscono solo uno degli elementi da considerare ai fini del rapporto richiesto dall’articolo 33 del d.l. 34/2019.
Dunque, a ben vedere nulla impedirebbe di concludere nel senso che anche per un piccolo comune, per il quale ben difficilmente il 10% delle facoltà assunzionali potrebbe finanziare per intero il costo del dipendente da trattenere in servizio, l’utilizzo di tale istituto sia possibile: ciò a condizione di considerare il 10% delle facoltà assunzionali non alla stregua di “finanziamento” del trattenimento, bensì come rinuncia a detta percentuale di assunzione a fronte della decisione di non far andare in quiescenza un proprio dipendente.
In un piccolo ente, la sottrazione alle facoltà assunzionali di un 10% potrebbe rivelarsi decisiva per impedire del tutto un’assunzione e quindi se si volesse intendere detto limite di spesa come un metodo per indurre gli enti ad mirare al risparmio della spesa, l’effetto sarebbe comunque di fatto raggiunto.
Per queste ragioni, il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio 4 giugno 2026, n. 55 non appare del tutto soddisfacente. La Sezione intende il limite alla stregua di una soglia di finanziamento della spesa del dipendente trattenuto, quasi che le facoltà assunzionali fossero ancora legate al sistema del turn over, che negli enti locali è stato abbandonato ormai da 7 anni.
