Il vulnus costituzionale del Tfr in ritardo non si risolve riducendo di soli 3 mesi l’attesa.

Il disegno di legge di bilancio 2025 che riduce il ritardo nel pagamento del Tfr ai dipendenti pubblici da 12 mesi a 9 è la classica montagna che partorisce un topolino. E di certo non è sufficiente per superare i vizi di costituzionalità indicati dalla Corte Costituzionale. La sentenza della Consulta 130/2023, a proposito della…

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Il disegno di legge di bilancio 2025 che riduce il ritardo nel pagamento del Tfr ai dipendenti pubblici da 12 mesi a 9 è la classica montagna che partorisce un topolino. E di certo non è sufficiente per superare i vizi di costituzionalità indicati dalla Corte Costituzionale.

La sentenza della Consulta 130/2023, a proposito della “liquidazione” indica:

  1. Le indennità di fine servizio costituiscono una componente del compenso conquistato «attraverso la prestazione dell’attività lavorativa e come frutto di essa» (sentenza n. 106 del 1996) e, quindi, una parte integrante del patrimonio del beneficiario, il quale spetta ai superstiti in caso di decesso del lavoratore (sentenza n. 243 del 1993).
  2. La natura retributiva attira le prestazioni in esame nell’ambito applicativo dell’art. 36 Cost., essendo l’emolume
  3. nto di cui si tratta volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una «particolare e più vulnerabile stagione dell’esistenza umana» (sentenza n. 159 del 2019).
  4. La garanzia della giusta retribuzione, proprio perché attiene a principi fondamentali, «si sostanzia non soltanto nella congruità dell’ammontare concretamente corrisposto, ma anche nella tempestività dell’erogazione» (sentenza n. 159 del 2019).
  5. Il trattamento viene, infatti, corrisposto nel momento della cessazione dall’impiego al preciso fine di agevolare il dipendente nel far fronte alle difficoltà economiche che possono insorgere con il venir meno della retribuzione.
  6. In ciò si realizza la funzione previdenziale, che, pure, vale a connotare le indennità in scrutinio, e che concorre con quella retributiva.
  7. Un ulteriore limite riguarda la durata di simili misure.
  8. La legittimità costituzionale delle norme dalle quali possa scaturire una restrizione dei diritti patrimoniali del lavoratore è, infatti, condizionata alla rigorosa delimitazione temporale dei sacrifici imposti (sentenza n. 178 del 2015), i quali devono essere «eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso» (ordinanza n. 299 del 1999).
  9. il termine dilatorio di dodici mesi quale risultante dall’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, e successive modificazioni, oggi non rispetta più né il requisito della temporaneità, né i limiti posti dai principi di ragionevolezza e di proporzionalità.
  10. la previsione ora richiamata ha «smarrito un orizzonte temporale definito» (sentenza n. 159 del 2019), trasformandosi da intervento urgente di riequilibrio finanziario in misura a carattere strutturale, che ha gradualmente perso la sua originaria ragionevolezza.
  11. deve aggiungersi che la perdurante dilatazione dei tempi di corresponsione delle indennità di fine servizio rischia di vanificare anche la funzione previdenziale propria di tali prestazioni, in quanto contrasta con la particolare esigenza di tutela avvertita dal dipendente al termine dell’attività lavorativa.
  12. Non è, infatti, infrequente che l’emolumento in esame venga utilizzato per sopperire ad esigenze non ordinarie del beneficiario o dei suoi familiari, e la possibilità che tali necessità insorgano nelle more della liquidazione del trattamento espone l’avente diritto ad un pregiudizio che la immediata disponibilità dell’importo eviterebbe.
  13. la dilazione oggetto di censura, non essendo controbilanciata dal riconoscimento della rivalutazione monetaria, finisce per incidere sulla stessa consistenza economica delle prestazioni di cui si tratta, atteso che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, allo scadere del termine annuale in questione e di un ulteriore termine di tre mesi sono dovuti i soli interessi di mora.
  14. considera “Accertata la necessità della espunzione della disciplina concernente tale differimento.

Non pare possa esservi dubbio che per la Corte costituzionale l’incostituzionalità della dilazione del pagamento del Tfr/Tfs discende:

  1. dall’eccessiva durata nel tempo della misura, non più oggi ulteriormente sostenibile, nel quadro delle misure macro economiche; 
  2. dall’eccessiva durata della dilazione;
  3. dall’assenza persino di un ristoro connesso alla rivalutazione;
  4. dalla messa a rischio della vita stessa del lavoratore, proprio nel delicato momento della cessazione del rapporto.

Tutti questi elementi sono ben lungi dall’essere rimossi, se la dilazione si riduce solo di un quarto, passando da 12 mesi edittali a 9 (per altro, i tempi di attesa nei fatti sono ben più lunghi, perchè per molti motivi poi l’Inps paga il Tfr/Tfs con ulteriori ritardi).

Infatti, l’ultimo punto della sentenza, che abbiamo numerato al punto 13 della sintesi riportata sopra, parla in maniera molto chiara di “espunzione della disciplina” della dilazione, dunque della necessità di eliminare totalmente le norme che fin qui hanno permesso di erogare ai dipendenti pubblici la “liquidazione” con i ritardi e le rateizzazioni previste.

Ed è ben evidente che ridurre i tempi da 12 a 9 mesi non significa certo porre in essere una “espunzione” dall’ordinamento della disciplina incostituzionale ancora operante.

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