Con la delibera n. 287 del 23 luglio 2025, Anac ha rilevato l’illegittimità della clausola di una gara che obbligava i concorrenti a partecipare a tutti e tre i lotti, in violazione dei principi di concorrenza e accesso al mercato. L’Autorità ha ricordato che l’art. 58 del d.lgs. 36/2023 vieta l’accorpamento artificioso dei lotti e impone la suddivisione per favorire la partecipazione delle PMI. L’obbligo imposto dalla stazione appaltante configura un accorpamento di fatto che restringe illegittimamente il confronto concorrenziale.
