In un recente arresto giurisprudenziale viene rammentato che la variazione della soglia di anomalia è possibile sino al provvedimento di aggiudicazione.
Si tratta della pronuncia del TAR Lazio, Roma, sentenza 10/12/2025, n. 22309.
La questione discussa
In una gara, svolta mediante procedura aperta, con inversione procedimentale, finalizzata all’affidamento di un accordo quadro per l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria stradale, un operatore economico impugnava l’esito della procedura.
La Stazione appaltante apriva le offerte economiche delle concorrenti e predisponeva la proposta di aggiudicazione a favore di un’impresa, dopo aver accertato l’anomalia dell’offerta, ma poi l’impresa veniva successivamente esclusa.
A questo punto la Stazione appaltante ricalcolava la soglia di anomalia e accertava la congruità dell’offerta di altra ditta che veniva, anche questa, successivamente esclusa.
L’Amministrazione, invece di effettuare lo scorrimento della graduatoria, ricalcolava, ancora una volta, la soglia e sottoponeva ad accertamento di anomalia altra offerta dell’impresa alla quale aggiudicava, alla fine, l’appalto.
La ricorrente contestava l’operato della Stazione appaltante, sostenendo che, nella fase finale, avrebbe dovuto scorrere la graduatoria e non ricalcolare la soglia.
Le indicazioni del Collegio
I giudici non hanno condiviso la censura, poiché hanno rammentato che il “principio di invarianza” di cui al comma 12 dell’art. 108 del codice dei contratti prevede l’immodificabilità della soglia di anomalia solo dopo il provvedimento di aggiudicazione (non ancora adottato nel caso specifico).
In particolare, la norma stabilisce che ogni variazione intervenuta dopo l’aggiudicazione, anche a seguito di pronunce giurisdizionali e tenuto conto dell’eventuale inversione procedimentale, non incide sul calcolo delle medie né sull’individuazione della soglia di anomalia fissata nei documenti di gara, né sugli altri lotti della stessa gara.
Di contro nella fase di valutazione delle offerte, l’amministrazione conserva la possibilità di ricalcolare la soglia di anomalia ogni volta che cambi il numero degli operatori ammessi, ma, come detto, solo fino al momento dell’aggiudicazione, momento dopo il quale la soglia diventa immodificabile.
Conclusioni
In conclusione, la soglia di anomalia, essendo condizionata dal numero dei concorrenti e dall’importo dell’offerta da questi elaborata, può subire variazioni, qualora uno o più di uno dei concorrenti venga escluso ovvero riammesso alla gara.
La rideterminazione della soglia, in applicazione del meccanismo della regressione procedimentale, comporta la rinnovazione degli atti di gara successivi all’individuazione della prima soglia e la conseguente modifica della graduatoria già predisposta.
Nello specifico, poi, l’istituto giuridico dell’inversione procedimentale non incide, dunque, sulla sostanza del procedimento, ma ne modifica solo l’ordine logico, senza anticipare gli effetti dell’aggiudicazione.
