Correva l’anno 2016 quando il d.lgs n. 50 all’art. 77 affermava che, nel caso di rinnovazione delle operazioni di gara, deve essere la medesima commissione a riesaminare gli atti, salvo che il giudice non abbia accertato un vizio di composizione della commissione stessa. Si parlava di principio dell’immodificabilità dei commissari.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7446 del 24 agosto 2022 ha sancito che tale principio non è valevole in via assoluta. Di conseguenza, risulta dunque legittima la sostituzione di un componente della commissione che si riveli in stato di impedimento.
