Con una pronuncia pubblicata pochi giorni fa, il TAR Catanzaro ha ritenuto corretta la mancata esclusione dell’operatore economico (divenuto poi aggiudicatario) giustificata dal fatto che egli fosse stato impossibilitato dall’inserire, nella propria offerta economica, i costi della manodopera. Infatti, il disciplinare di gara, chiedeva che la medesima venisse redatta “seguendo le apposite schermate indicate dal MePA”. Tuttavia, come osservato dai giudici, il relativo spazio sarebbe stato riservato solo al ribasso offerto, non consentendo, invece, l’indicazione del predetto costo. Pertanto, disporre l’esclusione senza concedere il soccorso istruttorio, avrebbe significato violare i principi di trasparenza, proporzionalità e tutela dell’affidamento in capo ai partecipanti nell’utilizzo della modulistica predisposta dalla stazione appaltante. In senso contrario, inoltre, non assumerebbe rilievo la circostanza che il modulo fosse modificabile, poiché l’operatore economico vivrebbe l’incertezza tra l’omettere la specificazione dei costi e il rischio, inserendoli, di alterare il modulo appositamente predisposto dalla s.a.
