Improrogabile l’attuazione delle disposizioni sull’incentivazione delle funzioni tecniche

E’ necessario, se non lo hanno già fatto, che tutte le amministrazioni locali e regionali, al pari di ogni amministrazione pubblica, dia attuazione alle previsioni dettate dall’articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023 in materia di incentivazione delle funzioni tecniche. La mancata adozione di una “disciplina”, per utilizzare il termine proposto dalla Conferenza dei Presidenti delle…

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E’ necessario, se non lo hanno già fatto, che tutte le amministrazioni locali e regionali, al pari di ogni amministrazione pubblica, dia attuazione alle previsioni dettate dall’articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023 in materia di incentivazione delle funzioni tecniche. La mancata adozione di una “disciplina”, per utilizzare il termine proposto dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e di una contrattazione decentrata inibiscono la erogazione di questa forma di incentivazione, determinando quindi un potenziale danno in capo agli interessati, che sono quindi legittimati ad avanzare ricorso al giudice del lavoro.

Si deve ritenere, riprendendo le indicazioni fornite dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti, che la tardiva adozione di questo regolamento non inibisca la erogazione di tali compensi a condizione che le necessarie risorse siano state inserite nel quadro economico.

Forniamo di seguito delle indicazioni, che riprendono i pareri resi dall’ufficio di supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti e dall’Anac. 

Occorre aggiungere che le nuove regole dettate dal d.lgs. n. 36/2023 si applicano alle attività assoggettate a tale disposizione, quindi a quelle attivate a partire dallo 1 luglio dello scorso anno. E che, una delle novità di maggiore rilievo è costituita dalla estensione di questa forma di incentivazione anche alle aggiudicazioni che non sono state effettuate tramite un appalto.

Si deve aggiungere che nella concreta applicazione ed erogazione di queste risorse le amministrazioni devono rispettare il principio di carattere generale della astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale. Quindi, il dirigente e/o il responsabile che è compreso tra i destinatari di questa forma di incentivazione non può disporre con un proprio atto tale erogazione e deve essere sostituito da un altro dirigente o responsabile o dal segretario comunale o provinciale.

GLI INCENTIVI PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA’ IN HOUSE

Gli incentivi delle funzioni tecniche possono essere erogati anche ai dipendenti delle società in house delle PA. E’ quanto ci dice la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sardegna n. 72/2024 Nella stessa direzione anche la deliberazione Anac 53/2023.

Ci viene ricordato che “la società in house costituisce una longa manus dell’Amministrazione, non sussistendo un vero e proprio rapporto di alterità tra la stessa e l’amministrazione pubblica… la disciplina in materia di funzioni tecniche è applicabile alle società in house in quanto esse stesse sono considerate pubbliche amministrazioni .. in ogni caso risponde a criterio di ragionevolezza che gli incentivi tecnici possano essere attribuiti anche a personale delle società in house”.

L’INCENTIVO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE

L’incentivo delle funzioni tecniche spetta anche ai dipendenti che svolgono attività essenzialmente amministrative connesse alla realizzazione di opere pubbliche, nonché all’affidamento della gestione di servizi e di forniture. Sono queste le indicazioni contenute nel parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2916/202

Siamo nell’ambito di attività di collaborazione al RUP. Ricordiamo conclusivamente che i gruppi di lavoro con la individuazione del personale chiamato a svolgere tali attività devono essere costituiti in modo formale già nella fase iniziale.  

GLI INCENTIVI DELLE FUNZIONI TECNICHE E L’UFFICIO DIREZIONE LAVORI

Non è necessaria per la erogazione degli incentivi delle funzioni tecniche la attestazione della avvenuta costituzione dell’ufficio per la direzione dei lavori. Lo ha chiarito il parere del servizio di supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2981/2024.

La costituzione di tale ufficio non è necessaria neppure per la realizzazione delle opere pubbliche di particolare complessità.

Altra indicazione è che la elencazione delle attività incentivabili è contenuta, in attesa della emanazione del regolamento attuativo del codice dei contratti, nell’allegato 1.10 al d.lgs. n. 36/2023. Per cui, la eventuale costituzione dell’ufficio di direzione dei lavori non rileva ai fini della erogazione di questa incentivazione.

L’IRAP SULL’INCENTIVO DELLE FUNZIONI TECNICHE

L’Irap per gli incentivi delle funzioni tecniche “dovrà trovare copertura nel quadro economico dell’intervento”. Lo chiarisce il parere del servizio di supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2986/2024.

Il testo è molto laconico e rinvia all’articolo 10, comma 4, della bozza di regolamento -o per meglio dire di “Schema di disciplina” per questa incentivazione- predisposta dalla associazione ITACA per conto della Conferenza dei Presidenti delle Regioni. In tale documento ci viene detto che “Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge, esclusa l’Irap che trova copertura nel quadro economico”.

Da qui sembra doversi trarre la conclusione che l’Irap va finanziata in tale documento, ma in aggiunta ai compensi del 2%, sia per la quota dell’80% da ripartire tra il personale sia per la quota del 20% per le altre finalità previste dal decreto.

IL CALCOLO DEL COMPENSO PER LE GARE

Sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 l’ammontare del fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche deve essere calcolato sull’importo del contratto applicativo, non ancora ribassato (ossia che non tiene conto del ribasso offerto dall’aggiudicatario). E’ quanto ci dice il parere del servizio di supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2837/2024.

Il dettato legislativo fa riferimento all’ “importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara. Se ne desume, quindi, che i ribassi d’asta sono irrilevanti ai fini del calcolo della quota del 2% dell’incentivo”. Conclude il parere che tale principio “trova applicazione anche nei casi di contratti attuativi di accordi quadro incompleti, i quali si caratterizzano per il rilancio del confronto competitivo tra le parti”.

IL CALCOLO DEL COMPENSO PER LE AGGIUDICAZIONI DIRETTE

Per il parere del servizio di supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3170/2024 in caso di affidamento diretto la incentivazione deve essere calcolata sull’importo dello stesso. Leggiamo testualmente che “nel caso dell’affidamento diretto, non essendo previsto un importo a base delle procedure di affidamento, dovrà farsi riferimento all’importo dell’affidamento diretto (iva esclusa)”. Si deve pervenire a tale conclusione sulla base del dettato legislativo, che ci impone di fare riferimento “all’importo posto a base delle procedure di affidamento”.

IL CALCOLO DEL COMPENSO PER LE CONCESSIONI

Il parere del servizio di supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3161/2024 ha chiarito che, in caso di concessioni, per il calcolo del compenso “sono da conteggiare i flussi di cassa in entrata per il concessionario, non i flussi in uscita”. La disciplina applicabile è l’articolo 179 del d.lgs. n. 36/2023.

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