La sentenza n. 982/2025 del TAR Liguria chiarisce che per le gare bandite fino al 31 dicembre 2024 resta applicabile l’art. 103 del d.lgs. 36/2023, anche se in contrasto con l’art. 2, comma 6, dell’Allegato II.12. La norma codicistica, che prevedeva come facoltativo il requisito economico-finanziario aggiuntivo per gli appalti sopra i 20 milioni, prevale sull’allegato che ne sanciva l’obbligatorietà. Secondo il Collegio, tale prevalenza è giustificata sia dalla gerarchia normativa, sia dal principio di massima partecipazione, in coerenza con l’art. 3 della Costituzione e gli articoli 3 e 10 del Codice. È quindi legittima la richiesta di una cifra d’affari nel decennio, anche se superiore a quella prevista, in funzione espansiva della concorrenza.
