In tema di obbligo di pubblicare i dati sugli incentivi per funzioni tecniche

Le precisazioni espresse da L. Oliveri nell’articolo “Siamo proprio sicuri che gli incarichi per funzioni tecniche vadano pubblicati?” risultano di sicuro interesse e consentono ulteriori spunti pratico/operativi. La configurazione La prima questione correttamente esposta è quella della configurabilità o meno (degli “incarichi” di svolgimento di funzioni incentivabili di cui all’allegato I.10 del codice) possano (o…

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Le precisazioni espresse da L. Oliveri nell’articolo “Siamo proprio sicuri che gli incarichi per funzioni tecniche vadano pubblicati?” risultano di sicuro interesse e consentono ulteriori spunti pratico/operativi.

La configurazione

La prima questione correttamente esposta è quella della configurabilità o meno (degli “incarichi” di svolgimento di funzioni incentivabili di cui all’allegato I.10 del codice) possano (o meno) essere intesi nel senso del decreto legislativo 165/2001 e quindi del richiamo contenuto nell’articolo 18 del decreto legislativo 33/2013.

Pare, a chi scrive, che effettivamente di debba distinguere tra le funzioni tecniche svolte dal dirigente/responsabile del servizio, cui questi compiti, oggettivamente, sembrano essere ordinari (il dirigente/responsabile del servizio è di default RUP come si chiarisce meglio nell’articolo 15 del codice).

Più complicato, invece, è ritenere ordinari i compiti di cui “all’incarico” in argomento se questo riguarda altri soggetti/collaboratori del dirigente/responsabile del servizio.

Effettivamente, questi compiti “tecnico/amministrativi” devono essere assegnati, non certo con atto amministrativo visto che l’atto corretto è l’ordine di servizio (e quindi atto civilistico del datore di lavoro) e, soprattutto, non devono essere accettati (nel senso che si “subiscono”) ed ampliano la sfera delle attribuzioni.

Ad esempio, non si può negare che per effetto dell’incarico, il RUP acquisisce poteri decisori (limitati all’attività contrattuale che è chiamato a presiedere) di cui non dispone in natura.

La stessa previsione contenuta nell’articolo 84 del Contratto Collettivo EE.LL. 19/21, nella parte inedita in cui si richiama il RUP con incarico formale di “specifiche responsabilità”. Lasciando intendere che lo svolgimento non avviene di default (pur rientrando ovviamente tra le potenziali possibilità).

Potenziali possibilità che se “concretizzate” danno accesso a denari pubblici su cui, forse – anche se la cosa è impopolare -, un controllo maggiormente efficace sembra essere necessario.  

Al netto dei condivisibili dubbi sulla configurazione in termini di incarico (ex decreto legislativo 165/2001)

Al netto dei giusti dubbi/perplessità sulla configurabilità tecnica nei termini di incarico che obbliga alla pubblicazione di dati correlati, si pongono però almeno  due questioni.

Il primo riguarda il responsabile di servizio che è naturalmente RUP  ed oggettivamente nei confronti di questo non si può certo parlare di incarico (ma l’obbligo di pubblicazione non può ritenersi affrancato per questo soggetto).

L’altra questione pratico/operativa, immediata ed urgente, riguarda le conseguenze/implicazioni del parere che proviene dall’autorità per eccellenza.   

Per intendersi, l’esistenza del parere impone l’esigenza di rispettare l’adempimento richiesto (almeno fino ad un intervento ufficiale contrario).  

L’epilogo del parere, che obbliga alla pubblicazione di un elenco di dati (compreso il nome del percettore degli incentivi) sembra rispondere (a costo di essere impopolari) in realtà ad una esigenza di trasparenza sulla “spendita” di risorse pubbliche (sotto forma di incentivi).

Non a caso, nel chiosare il proprio parere, sul sito dell’autorità,  si legge che per effetto del parere o dei chiarimenti espressi nel parere “Le amministrazioni sono tenute ad assolvere l’obbligo di pubblicare i dati sugli incentivi 2% percepiti dai dipendenti per funzioni tecniche all’interno della sezione Amministrazione trasparente. Nella tabella dovranno essere riportati: – l’indicazione in elenco (dei nomi) degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente); – l’indicazione dell’oggetto, della durata dell’incarico e del compenso spettante per ogni incarico. Diventa, pertanto, possibile l’accesso civico semplice da parte dei consociati e, quindi, un controllo “sociale” sulle erogazioni”.

Quindi la richiesta di rispettare l’obbligo di pubblicazione. Per tacere poi dell’accesso civico generalizzato (pur negato dal Garante ma con parere precedente).

Le conseguenze

Ora, si ripete a costo di essere impopolari, il parere conferma l’esistenza di un preciso obbligo, probabilmente ritenuto inedito, ed occorre considerare la posizione del responsabile della trasparenza (se distinto dal responsabile anticorruzione),  dello stesso responsabile anticorruzione e dello stesso nucleo di valutazione (per tacer d’altro).

E’ impensabile pensare che il responsabile della trasparenza/anticorruzione ometta di richiedere l’adempimento (o di espletarlo direttamente) – su quali basi? -, e soprattutto è impensabile che gli organi di controllo dell’ente possano omettere di verificare se l’obbligo è stato (o meno) adempiuto.

Davanti ad un azionato accesso civico semplice (ovvero la richiesta di adempiere ad un obbligo di pubblicazione), il responsabile della trasparenza o dell’accesso civico dell’ente come dovrà comportarsi? E’ chiaro che deve azionarsi per rispettare gli obblighi sottesi all’adempimento.

Sicuramente non vi sono dubbi sulla possibilità di azionare l’accesso civico generalizzato, visto che lo stesso consente quel controllo sociale sulla spendita del denaro pubblico.

Ultima questione, ma non per importanza, è caso mai capire se il controllo – sempre a costo di essere impopolari -,  (anche esterno) sugli incentivi (sull’erogazione degli incentivi) sia necessario/importante o meno.

La risposta viene da sé, apparendo del tutto ovvia soprattutto se si considera che all’interno degli enti – naturalmente non in generale -,   si ritiene che il controllo sia solo quello del RUP

  mentre, anche la Corte dei Conti, in sezione giurisdizionale (si pensi, tra le altre alla sentenza n. 111/2024, reg. Abruzzo)  ha evidenziato che la “liquidazione” degli incentivi (in realtà il passaggio al fondo incentivi ancora da pratica nonostante l’eliminazione legislativa) è un mero passaggio formale e non un ordine assegnato al responsabile del personale o del servizi finanziario il quale è tenuto ad effettuare un controllo (non di tipo vessatorio) a pena di danni erariali. 

E’ chiaro che queste pubblicazioni “pretese” dall’ANAC, oltre a generare situazioni strumentali e non corrette (da parte dei consociati) possono però avere anche una funzione deterrente su certi approcci errati (si pensi, tra gli altri, alla insana pratica di caricare l’incentivo sul concessionario con inserimento del PEF nonostante le indicazioni contrarie del MIT, alle precedenti – codice del 2016 – pratiche di liquidare l’incentivo in caso di affidamento diretto puro,  etc. etc.).

La conclusione, naturale/fisiologica, è che per il momento il parere debba essere rispettato (da notare che ha ricevuto una intensa visibilità ed i RUP non possono ignorarlo così come non possono ignorarlo i responsabili della trasparenza/anticorruzione) almeno fino ad una ufficiale indicazione contraria.

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