Restano ancora delle incrostazioni della sciagurata sentenza 478/2014 nella pronuncia della Cassazione, Lavoro, 3.3.2026, n. 4812, nella parte in cui essa considera possibile ancora prevedere una durata minima “consensuale” degli incarichi a contratto.
La sentenza aderisce alla revisione dell’erronea statuizione del 2014, riconoscendo che la legge non prevede in alcun modo, nè con l’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001, nè con l’articolo 110 del d.lgs 267/2000, una durata minima degli incarichi a tempo determinato a dirigenti non di ruolo. E conferma l’illiceità del rinnovo di detti incarichi.
Tuttavia, riemerge la questione della durata minima, laddove la pronuncia sostiene che l’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001 “non vieta all’amministrazione di concludere contratti che, entro i limiti massimi comunque stabiliti dall’art. 19, comma 6 e dall’art. 110 TUEL, fissino espressamente un termine di durata triennale; ove però lo faccia, le è impedito di recedere anticipatamente dal contratto rispetto al termine pattiziamente fissato”.
Quanto qui affermato è solo in parte corretto. E’ ovvio che l’incarico a contratto possa prevedere un termine inferiore a quello quinquennale indicato dall’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001 e a quello coincidente col mandato del sindaco specificato dall’articolo 110, comma 3, del d.lgs 267/2000.
Tuttavia, ancora una volta la Cassazione equivoca sulla portata dei termini, confondendo il termine massimo col termine minimo di durata degli incarichi. E, soprattutto, incorre nuovamente nell’errore di non saper distinguere la fattispecie degli incarichi a contratto da quelli conferiti ai dirigenti di ruolo e, in aggiunta, di non saper distinguere tra incarichi a contratto previsti in generale dal d.lgs 165/2001 e quelli specificamente regolati dall’articolo 110 del d.lgs 267/2000.
E’ ben noto che ai sensi dell’articolo 110, comma 3, primo periodo, del Tuel “I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica”.
Sul punto, la sentenza della Cassazione si sofferma, affermando: “Benché l’art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000 stabilisca che i contratti a tempo determinato diretti alla copertura di posti dirigenziali non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, ciò non implica che gli stessi cessino automaticamente con il venir meno, per qualsiasi causa, del vertice politico dell’ente. Tale limite riguarda infatti l’astratta durata del mandato elettivo e dunque la durata dell’incarico al momento del suo conferimento, mentre la cessazione anticipata resta disciplinata dalle regole generali, in particolare, per gli enti locali, dall’art. 109 TU enti locali.. ogni interruzione anticipata dell’incarico, fuori dei casi appena elencati (nda articolo 109 d.lgs. n. 267/2000), determina una applicazione illegittima del cd. spoils system, contraria ai principi costituzionali di cui all’art. 97 Cost”.
Si nota una serie di errori:
- in primo luogo, i giudici sono perfettamente coscienti che l’articolo 110, comma 3, fissi un limite insuperabile, quello della durata del mandato del sindaco o del presidente della provincia;
- tuttavia, nonostante tale consapevolezza, non si limitano ad applicare la norma per quel che dispone, ma intendono superarla, producendo l’effetto di violarla, ritenendo che un termine minimo consensualmente stabilito possa comunque fissarsi anche se porti l’incarico a contratto a durare più del mandato del sindaco: la Cassazione, infatti, afferma che la noma afferma un chiaro comando, ma col “benchè” posto all’inizio della propria argomentazione mostra di non volerne tenere conto;
- infatti, “benchè” la disposizione normativa sia chiarissima, la Cassazione sostiene che “ciò non implica che gli stessi cessino automaticamente con il venir meno, per qualsiasi causa, del vertice politico dell’ente“;
- dopo di che trae una conclusione che non trova alcun sostegno nella legge: “Tale limite riguarda infatti l’astratta durata del mandato elettivo e dunque la durata dell’incarico al momento del suo conferimento“. Non c’è dubbio che simile lettura della norma non trovi in essa nessun appiglio ed alcun supporto. Si tratta di un’interpretazione totalmente creativa, volta appunto a formare ex novo un precetto normativo nè enunciato, nè desumibile dalla legge. Non v’è, infatti, nessun riferimento, nemmeno di rimando, che possa legittimare l’idea che il limite di durata degli incarichi a contratto sia rimesso all’astratta durata del mandato elettivo.
In effetti, è del tutto logico andare verso la lettura diametralmente opposta. La legge non ha inteso fissare un limite di durata massimo quantificato in anni (a differenza di quanto previsto dall’articolo 19, comma 6), proprio perchè il mandato elettivo del sindaco è in qualche modo “volatile”, esposto a vicende che ne possono anche accorciare la durata “astratta”;
la Cassazione, commettendo un altro clamoroso errore, quindi conclude: “la cessazione anticipata resta disciplinata dalle regole generali, in particolare, per gli enti locali, dall’art. 109 TU enti locali.. ogni interruzione anticipata dell’incarico, fuori dei casi appena elencati (nda articolo 109 d.lgs. n. 267/2000), determina una applicazione illegittima del cd. spoils system, contraria ai principi costituzionali di cui all’art. 97 Cost”. E’ qui che torna la confusione tra incarichi ai dirigenti di ruolo ed incarichi a contratto, vizio gravissimo della primigenia sciagurata sentenza 478/2014. L’articolo 109 del d.lgs 267/2000, infatti, riguarda esclusivamente gli incarichi dirigenziali conferiti ai dirigenti di ruolo (non a caso, prevede espressamente la possibilità di slegare l’incarico dal concorso a suo tempo vinto). Ma, comunque, è evidente che la disciplina degli incarichi a contratto trovi la sua regolazione esclusivamente nell’articolo 110 del Tuel, sicchè a tali incarichi non può lecitamente estendersi in alcun modo quanto previsto dall’articolo 109, dedicato a tutt’altra materia.
Non resta, allora, che concludere che la sentenza, per questa parte, è da considerare erronea e da respingere nelle proprie conclusioni.
Infatti, oltre alla confusione tra durata massima e minima e tra disciplina degli incarichi a contratto con quella degli incarichi ai dirigenti di ruolo, la sentenza in commento torna ad inciampare nel medesimo errore interpretativo del fin troppo lungo ed ancora persistente filone che cerca di legittimare una durata minima degli incarichi a contratto: non comprendere, cioè, che la previsione dell’articolo 110, comma 3, primo periodo costituisce non tanto un termine di durata, quanto una condizione.
La norma, cioè, nell’indicare una durata “massima”, quella del mandato sindacale, pone contestualmente una condizione di efficacia dell’incarico, consistente proprio nella durata del mandato del sindaco. Cessato questo, per qualsiasi causa, perde di efficacia anche l’incarico.
Ciò non comporta in alcun modo violazione delle previsioni costituzionali di tutela della dirigenza dallo spoil system, per la semplicissima ragione che gli incarichi a contratto sono sorretti da aspetti di fiduciarietà che connettono comunque l’incarico al sindaco o presidente della provincia che lo incarica. Non si vede perchè, cessato il mandato politico, subentrato un diverso sindaco o presidente della provincia, debba mantenersi in piedi un incarico condizionato esattamente al rapporto di fiducia col sindaco scaduto.
