Le esperienze di lavoro non bastano per una legittima attribuzione di incarichi a contratto. Occorrono anche gli altri requisiti di particolare qualificazione professionale richiesti dall’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001.
Appare, dunque, erronea l’ordinanza della Cassazione 5 settembre 2025, n. 24653, laddove esprime un principio di diritto asfittico nel quale si guarda la sola esperienza, senza le competenze: “«in tema di pubblico impiego e di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell’art. 19, co. 6, del d. fgs. n. 165 del 2001, il requisito delle concrete esperienze maturate per almeno un quinquennio in posizioni funzionali per l’accesso alla dirigenza non fa riferimento allo svolgimento di pregressi incarichi di rango esclusivamente dirigenziale, ma più in generale ad esperienze “di lavoro” purché qualificanti rispetto alla posizione della quale si proceda alla copertura»”.
Il testo completo del periodo dell’articolo 19, comma 6, che viene all’occorrenza è il seguente: “Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato”.
Ancora una volta, la Cassazione incorre in un errore interpretativo abbastanza eclatante e di certo non giovevole alla corretta applicazione dell’istituto.
L’articolo 19, comma 6, non consente per nulla di attribuire incarichi dirigenziali sulla base delle sole concrete esperienze di lavoro.
Di certo, tali esperienze pregresse non debbono essere state svolte nella qualifica dirigenziale. Anche perchè, la pregressa attività in qualifiche dirigenziali, perfino se svolte nel privato, è espressamente presa in considerazione nell’iniziale elencazione delle esperienze qualificanti (che sopra abbiamo enfatizzato sottolineando).
Le esperienze svolte non in qualifica dirigenziale vengono in considerazione solo se accompagnate da una particolare specializzazione:
- professionale
- culturale
- scientifica.
Cioè, per intendersi, non è sufficiente la sola “anzianità” quinquennale in qualifiche immediatamente precedenti quella dirigenziale nell’ordinamento. Occorre che lo svolgimento dell’attività lavorativa sia stato connotato da evidenze di un’eccellenza tale per cui sia possibile attribuire al destinatario un incarico dirigenziale sebbene l’incaricato non abbia mai svolto – prima – funzioni dirigenziali.
Tali eccellenze non discendono per nulla dal quinquennio in posizioni funzionali per l’accesso alla dirigenza, ma dal possesso dei particolari tre requisiti evidenziati sopra, da dimostrare mediante:
- formazione universitaria e postuniversitaria,
- pubblicazioni scientifiche
- da concrete esperienze.
Le esperienze debbono essere “concrete” in quanto debbono caratterizzarsi per una loro specificità e particolarità: non possono essere fungibili e comuni a chiunque, ma caratterizzanti individualmente una rilevante capacità, corroborata da una formazione universitaria e postuniversitaria di particolare spicco e da pubblicazioni scientifiche.
Questi elementi, la specializzazione professionale, culturale e scientifica debbono essere insieme tutti presenti contemporaneamente, così come la formazione, le pubblicazioni e concrete esperienze.
La cassazione, invece, considera l’esperienza di lavoro come fosse atomisticamente autonoma dal complesso delle competenze invece richieste dalla norma, così finendo per legittimare gli incarichi dirigenziali a contratto attribuiti per sola anzianità di servizio, meno ancora di quanto sarebbe da chiedere per una progressione verticale.
