Incarichi a contratto? Solo per necessità straordinarie

Ci sono voluti anni, ma finalmente in giurisprudenza e nell’ambito degli organi interpretativi sta maturando la corretta qualificazione degli incarichi dirigenziali a contratto come misura straordinaria e necessariamente temporanea per la copertura dei fabbisogni. Gli incarichi dirigenziali a contratto hanno lo scopo, apertamente esplicitato dalla legge, di rimediare in via straordinaria e transitoria, ad un’attuale…

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Ci sono voluti anni, ma finalmente in giurisprudenza e nell’ambito degli organi interpretativi sta maturando la corretta qualificazione degli incarichi dirigenziali a contratto come misura straordinaria e necessariamente temporanea per la copertura dei fabbisogni.

Gli incarichi dirigenziali a contratto hanno lo scopo, apertamente esplicitato dalla legge, di rimediare in via straordinaria e transitoria, ad un’attuale situazione di carenza di specifiche professionalità all’interno della dotazione organica, dotate delle necessarie competenze per attendere in modo efficace ai compiti connessi alla funzione dirigenziale di un certo settore dell’ente.

Il parere della Funzione Pubblica 8 agosto 2025, n. 59632, proprio in considerazione della straordinarietà della fattispecie e della sua necessaria durata a tempo determinato esclude radicalmente che gli incarichi a contratto possano essere prorogati o rinnovati.

Ciascun incarico singolarmente considerato deve essere autonomamente in grado di risolvere all’eccezionale necessità che lo ha legittimato. Ma, tale situazione di particolare fabbisogno non può evidentemente prolungarsi nel tempo.

In altre parole, l’amministrazione che attiva un incarico a contratto, se da un lato in tal modo rimedia all’attuale carenza di professionalità interne, dall’altro lato deve evidentemente ed in modo contestuale attivarsi per acquisire tali professionalità, mediante percorsi formativi destinati a propri dipendenti o assumendo l’iniziativa di assumere, con le forme di reclutamento possibili, dirigenti da inserire a tempo indeterminato nella dotazione organica, così da fare fronte per il futuro alla carenza che ha legittimato l’incarico a contratto.

Sono, del resto, proprio queste le ragioni per le quali l’articolo 19, comma 6, non ha previsto l’istituto della proroga. In quanto al rinnovo, il parere della Funzione pubblica spiega efficacemente che, sempre per le stesse ragioni, va considerato come un nuovo incarico, da attribuire sulla base dei medesimi presupposti e delle necessarie condizioni stabilite dalla legge, senza, quindi, continuità alcuna con l’incarico originale. Di recente la Cassazione (10 ottobre 2025, n. 27189) ha, comunque, del tutto escluso la possibilità di un nuovo incarico nella medesima funzione dirigenziale.

Le riflessioni cui giunge il parere della Funzione Pubblica sono da considerare corrette e condivisibili e confermano quanto chi scrive sostiene da anni: le assunzioni mediante concorso pubblico finalizzate alla copertura stabile della dotazione organica, da un lato, e gli incarichi dirigenziali a contratto non sono affatto equivalenti tra loro.

In altre parole, gli enti di fronte ad un fabbisogno assunzionale di dirigenti non possono decidere discrezionalmente tra l’assunzione stabile per concorso o l’incarico a contratto, come se si trattasse di istituti aventi pari condizioni e presupposti in un rapporto tra essi pienamente alternativo.

Al contrario, a prevalere deve essere sempre e solo l’assunzione mediante concorso pubblico.

Solo circostanze del tutto particolari, situazioni di urgenza, condizioni specifiche del bilancio, possono giustificare l’orientamento verso l’incarico a contratto, pur non essendo nemmeno tali elementi da soli sufficienti: occorre, comunque, la dimostrazione della specificità delle competenze connesse all’incarico e dell’assenza nella dotazione organica di professionalità adeguate a svolgerle in modo efficace.

Nella prassi che si riscontra in particolar modo nell’ambito degli enti locali, invece è invalsa la teoria opposta, quella della piena equivalenza tra assunzioni in ruolo e a contratto; inoltre, proroghe e continui rinnovi dei contratti dirigenziali a termine sono praticamente all’ordine del giorno e la “normalità”.

Tutto ciò è il risultato di anni di fraintendimenti, connessi anche a decennali interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali travisanti ed erronei, e all’errore di considerare come “semplificazione” la scorciatoia di non espletare concorsi, o di ritenere che la “fiduciarietà” del rapporto tra organi di governo e dirigenza possa considerarsi un valore specifico tale da far prevalere l’incarico a contratto sul reclutamento ordinario.

C’è, dunque, negli enti locali una pletora di dirigenti a contratto assunti in palese carenza di presupposti e soggetti a continue proroghe e altrettanti rinnovi, con la sottrazione ai concorsi dei connessi posti dotazionali, con la conseguenza di dotazioni che restano per anni ed anni scoperte, prive di un titolare di ruolo, così da consentire il perpetuarsi degli incarichi a contratto.

Una situazione di diffusa illegittimità, ovviamente favorita dall’assenza pressochè totale di efficaci controlli: quelli interni, affidati sul piano amministrativo a figure rese debolissime dallo spoil system come i segretari comunali, sono soltanto una pallido, lontano e formale embrione di ciò che dovrebbe essere un controllo, il che rende il sistema completamente inefficace ed inutile.

I controlli esterni, eliminati gli essenziali preventivi di legittimità, non esistono o si limitano a pareri della Corte dei conti, che non possono affrontare situazioni concrete, o qualche parere raccolto qua e là, anch’esso privo però della forza di incidere sulla situazione particolare e, dunque, incapace di prevenire le illegittimità estesissime, evidenziate dal parere in argomento.

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