L’atto dell’Anac in merito agli incarichi legali che, a centinaia, la Cassa Geometri riserva a 4 avvocati è emblematico del sistema sbagliatissimo in voga nella PA ai fini degli incarichi ai legali.
Inutile girarci intorno: da anni le amministrazioni equivocano, consapevolmente, tra appalti estranei al codice dei contratti, ai quali, quindi, le regole codicistiche non si applicano per nulla, e quelli esclusi dal codice, soggetti ai principi generali, tra cui quello della concorrenza.
Gli incarichi ai legali sono pienamente soggetti al codice. Ma, causa anche una giurisprudenza amministrativa e contabile confusionaria, moltissime amministrazioni tendono ancora a non considerarli per quel che sono, cioè appalti di servizi e attribuiscono gli incarichi come si trattasse di consulenze ai sensi dell’articolo 7, commi 5-bis, e seguenti, del d.lgs 165/2001.
Tra le amministrazioni che si sono “rassegnate” ad inquadrare gli incarichi ai legali come appalti di servizi, moltissime, troppe, utilizzano come commudus dicessus letture distorte della giurisprudenza della Cgue, per non fare alcuna selezione concorrenziale e continuare ad affidare direttamente, in base a criteri di “professionalità ed esperienza”, gestiti dai vertici organizzativi che si sentono investiti del potere sciamanico di saper loro reperire l’avvocato sempre vincente, sempre capace, sempre efficace, perchè scelto fiduciariamente.
Ancora in questo forte Apache dell’affidamento “discrezionale”, che poi è arbitrio puro, le regole minime, come una manifestazione di interesse di più professionisti ed un confronto di alcuni elementi contrattuali, non ha fatto breccia. Lavorare stanca. Selezionare avvocati, ancor di più.
