Incarichi dirigenziali conferibili solo a seguito di procedura trasparente e in base a motivazione espressa

Gli incarichi dirigenziali non sono conferibili per via fiduciaria. E’ radicatissima, in dottrina e giurisprudenza, la convinzione che l’assegnazione degli incarichi ai dirigenti di ruolo sia caratterizzata da elementi di fiduciarietà, quindi da aspetti di intuitus personae, tali da dare rilevanza alla “personale adesione” del dirigente al programma politico. Questo, però, spiega la Consulta in…

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Gli incarichi dirigenziali non sono conferibili per via fiduciaria. E’ radicatissima, in dottrina e giurisprudenza, la convinzione che l’assegnazione degli incarichi ai dirigenti di ruolo sia caratterizzata da elementi di fiduciarietà, quindi da aspetti di intuitus personae, tali da dare rilevanza alla “personale adesione” del dirigente al programma politico.

Questo, però, spiega la Consulta in un’ormai consolidata giurisprudenza può valere solo per la dirigenza di più alto vertice (i direttori generali, i segretari generali e i capi dipartimento dei Ministeri, poche centinaia di soggetti), per la quale lo spoil system è in qualche misura ammesso.

Altrettanto non vale per la dirigenza di seconda fascia o comunque degli enti i cui vertici dirigenziali non corrispondono ai vertici ministeriali, enti locali per primi.

L’attribuzione degli incarichi dirigenziali deve seguire un procedimento, aperto, pubblico e trasparente, di natura comparativa e soggetto a specifica motivazione. Il che esclude in radice la fiduciarietà.

Questi passaggi e le connesse garanzie sono enucleati dall’articolo 19, commi 1-bis e 2, del d.lgs 165/2001, come segue:

  1. l’amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale.
    1. il numero
    1. la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica
    1. i criteri di scelta;
  2. in seguito, l’amministrazione acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati
  3. valuta le domande sulla base di:
    1. oggetto dell’incarico
    1. obiettivi da conseguire
    1. priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto;
  4. la durata dell’incarico che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni.
  5. al provvedimento di conferimento dell’incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico.

E’, dunque, chiaro che si tratti di un procedimento, sorretto da criteri di trasparenza, parità di trattamento e vincolato a criteri di scelta, i quali sfociano necessariamente in una motivazione con la quale dare conto delle ragioni alla base della decisione di incaricare un dirigente invece di altri candidati.

Tutto ciò, come evidenziato, non si concilia in alcun modo con la fiduciarietà. E ne dà indiretta conferma la Cassazione, ordinanza 13 ottobre 2025, n. 27287.

Gli ermellini ritengono che debba considerarsi imprescindibile per la pubblica amministrazione dare “contezza dei criteri della scelta con una congrua motivazione, trovando applicazione i medesimi principi espressi da questa Corte con riferimento al conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, dovendo pertanto procedere, alla stregua delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (e degli stessi principi evocati dall’art. 97 Cost.), ad una valutazione comparativa con gli altri candidati che contempli adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e sia sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate (v. Cass. n. 6485/2021; Cass. n. 36209/2023)”.

Nel caso esaminato, la Cassazione ha considerato che la Corte d’appello, adita dal ricorrente che si era ritenuto illecitamente escluso dall’attribuzione di un incarico dirigenziale al quale poteva legittimamente aspirare, avesse correttamente applicato il “principio secondo cui nell’attribuzione degli incarichi dirigenziali, l’Amministrazione ha l’obbligo di agire secondo i canoni della correttezza e buona fede, nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. (la cui lesione non legittima la domanda di attribuzione dell’incarico, ma solo quella del ristoro dei pregiudizi ingiustamente subiti)”.

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