Incarichi esterni: sì alla concorsualità. Ma resta il rebus degli uffici stampa

La sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana del 30 luglio 2025, n. 96, finalmente indica a chiare lettere che l’articolo 7, comma 6 e seguenti, del d.lgs 165/2001 è espressione del principio di concorsualità. Non che per selezionare le persone alle quali attribuire un incarico di lavoro autonomo occorra attivare un…

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La sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana del 30 luglio 2025, n. 96, finalmente indica a chiare lettere che l’articolo 7, comma 6 e seguenti, del d.lgs 165/2001 è espressione del principio di concorsualità.

Non che per selezionare le persone alle quali attribuire un incarico di lavoro autonomo occorra attivare un concorso, ma bisogna in ogni caso garantire gli elementi minimi della concorsualità:

  • la pubblicazione di un avviso pubblico, al quale gli interessati rispondano per candidarsi;
  • la fissazione di criteri, ovviamente da rendere pubblici, di valutazione e pesatura dei curriculum e delle competenze dei candidati;
  • la presenza di un soggetto (commissione o anche monocratico) che in applicazione dei criteri ponga in essere la comparazione tra le varie candidature, così da scegliere necessariamente quella caratterizzata dal più ampio possesso dei requisiti;
  • la pubblicità del provvedimento finale col quale dare conto dell’esito della comparazione svolta e del soggetto individuato.

Il sistema non ammette in alcun modo l’intuitu personae. Ovviamente, la reiterazione per molti anni di rinnovi degli incarichi:

  1. confligge col principio della concorsualità, poichè il rinnovo (oltre ad essere consentito solo per particolarissime circostanze dalla norma) ovviamente nega la proceduralizzazione dell’assegnazione;
  2. pone in essere una strutturale presenza dell’incaricato nell’organizzazione degli uffici, tale da evidenziare la radicata ed ordinaria necessità della figura professionale, sì da negare in radice gli elementi necessari degli incarichi esterni, quali le specifiche e solamente temporanee esigenze.

Resta un problema. L’articolo 9, comma 2, della legge 150/2000 dispone: “Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all’articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità”.

Ora, che il personale esterno vada individuato in applicazione del principio di concorsualità non c’è il minimo dubbio.

La legge 150/2000 pare consentire, in via derogatoria alle disposizioni generali, di costituire un ufficio stampa avvalendosi in via ordinaria di soggetti esterni, incaricati con contratti di lavoro autonomo.

Il che stride con la valutazione, operata dalla Corte dei conti, ma anche dai giudici civili chiamati ad interessarsi del caso di specie, della simulazione di un rapporto di lavoro autonomo, posto a celare, invece, un vero e proprio lavoro subordinato.

In presenza dell’espressa possibilità data dalla legge di organizzare in maniera strutturale gli uffici stampa mediante incarichi esterni, considerare come illegittimo e foriero di danno ingaggiare in detti uffici personale incaricato ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del d.lgs 165/2001 appare una forzatura.

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