Incentivi ai dipendenti delle società in house: facciamo ordine

Il parere Mit 2 ottobre 2025 n. 3707 produce una certa confusione nella lettura che offre dei presupposti per l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche da parte delle società in house. Il Servizio del Ministero, a proposito della possibilità che le società in house attribuiscano gli incentivi per le funzioni tecniche, afferma: E’ certamente corretto…

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Il parere Mit 2 ottobre 2025 n. 3707 produce una certa confusione nella lettura che offre dei presupposti per l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche da parte delle società in house.

Il Servizio del Ministero, a proposito della possibilità che le società in house attribuiscano gli incentivi per le funzioni tecniche, afferma:

  1. ai fini di una valida erogazione degli incentivi, il coinvolgimento del personale della società in house e la relativa attività possono avvenire soltanto nell’ambito di “procedure di affidamento” a terzi ex art. 45, comma 2, Cod. contratti;
  2. invece, nell’opposta ipotesi in cui il rapporto sia esclusivamente tra Ente controllante e società controllata, le società svolgono “attività svolte in autoproduzione dalla società in house stessa e senza ricorso al mercato” che precludono l’erogazione delle misure. Dunque, in tale evenienza non è possibile riconoscere gli incentivi, stante il rapporto di immedesimazione organica rispetto all’ente dante causa e la conseguente assenza di terzietà della società in house (cfr. parere n. 36 del 3 luglio 2024).

E’ certamente corretto sostenere che gli incentivi per le funzioni tecniche sono strettamente connessi alle “procedure di affidamento” (non di “gara”: tale termine è stato scientemente soppresso, per comprendere anche gli affidamenti diretti negli incentivi).

Ma, la questione dell’immedesimazione organica non ha niente a che vedere con la ricerca del presupposto che consenta alle società in house di riconoscere gli incentivi ai propri dipendenti.

Occorre concentrarsi, invece, solo ed esclusivamente sulla produzione diretta o in affidamento a terzi delle prestazioni.

La società in house è un soggetto specializzato nella produzione di servizi in favore esclusivamente per l’ente dominus.

In linea generale, l’attribuzione di servizi alle società è, tra le altre ragioni, motivata proprio dalla possibilità di costituire una struttura formalmente autonoma e con propria personalità giuridica, ma appartenente comunque all’organizzazione dell’ente del quale fa intrinsecamente parte, caratterizzata da particolare specializzazione nella realizzazione di servizi a beneficio dell’ente dominus.

Nella grande parte dei casi, le società in house rendono, quindi, una prestazione alla stazione appaltante. Tale prestazione va considerata come se fosse rese in “economia diretta”, cioè come se fosse prodotta direttamente da uffici dell’amministrazione che detiene le quote della società in house.

Trattandosi di esecuzione diretta, viene a mancare il presupposto dell’affidamento a terzi. pertanto, il parere va inteso più correttamente in tal modo: 

  1. ai dipendenti impegnati nell’esecuzione delle attività necessarie per svolgere i servizi oggetto dello scopo sociale per il quale la società in house è costituita e realizzati a beneficio dell’ente dominus non spetta alcun incentivo. In questo caso, infatti, è come se si realizzasse l’attività in economica diretta (autoproduzione);
  2. ai dipendenti della società in house spetta, invece, l’incentivo, se la società, allo scopo di rendere i propri servizi all’ente dominus, affida a terzi a sua volta prestazioni.

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