Incentivi per funzioni tecniche: le ultime pronunce

Di recente il MIT ha reso disponibili nuovi chiarimenti in merito alla disciplina recata dall’art. 45 del codice dei contratti relativa all’erogazione degli incentivi tecnici al personale impegnato nella gestione del complesso iter delle commesse pubbliche. Si riportano, di seguito, le principali novità. Incentivi e lotto andato deserto Una prima questione ha avuto riguardo la…

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Di recente il MIT ha reso disponibili nuovi chiarimenti in merito alla disciplina recata dall’art. 45 del codice dei contratti relativa all’erogazione degli incentivi tecnici al personale impegnato nella gestione del complesso iter delle commesse pubbliche.

Si riportano, di seguito, le principali novità.

Incentivi e lotto andato deserto

Una prima questione ha avuto riguardo la gara in cui un lotto sia andato deserto. Si tratta del parere n. 3728/2025.

Nel caso sottoposto all’attenzione del Ministero, una Stazione appaltante ha riferito che, nell’ambito di una procedura di gara aperta per l’affidamento di una fornitura suddivisa in tre lotti, due lotti sono stati regolarmente aggiudicati ad un unico Operatore economico mentre il terzo è andato deserto.

A tal fine, è stato chiesto di chiarire se, ai fini dell’impegno contabile e del versamento della somma dovuta a titolo di incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell’articolo 45 del D. Lgs. n. 36/2023, originariamente calcolate su tutti i lotti messi a gara, debba o meno essere espunta da tale somma la quota degli incentivi calcolata sul valore del lotto andato deserto, tenuto conto che le pertinenti attività relative alle fasi di progettazione ed affidamento hanno comunque avuto svolgimento.

Il Ministero ha affermato che l’erogazione dell’incentivo non possa prescindere dall’avvenuta stipula di un contratto.

Tale presupposto consente l’eventuale erogazione “per fasi“, con possibilità di liquidare la fase di programmazione, progettazione e affidamento, a condizione che l’ente l’abbia espressamente prevista nella disciplina relativa agli incentivi tecnici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (cfr. parere n. 3078/20 24).

Quanto sopra porta a escludere la possibilità di erogazione nel caso in cui la gara sia andata deserta.

La necessaria alterità nella fase di liquidazione delle funzioni incentivabili

Altra questione sottoposta all’attenzione del Ministero ha avuto riguardo l’erogazione degli incentivi tecnici a favore della stessa persona chiamata ad espletare la liquidazione delle attività incentivabili. Si tratta del parere n. 3761/2025.

Nel caso specifico, una Stazione appaltante ha chiesto al Ministero se, in relazione al procedimento di liquidazione dell’incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D.lgs 36/ 23, qualora il RUP coincida anche con il Responsabile del Servizio competente alla gestione della spesa (nonché potenziale beneficiario dell’incentivo insieme al gruppo di lavoro da lui coordinato) lo stesso possa legittimamente adottare il provvedimento di determinazione e liquidazione dell’incentivo, oppure se sia necessario che tale provvedimento sia adottato da altro dirigente o responsabile.

Il Ministero ha chiarito che l’articolo 45, comma 4 del Codice dei contratti prevede espressamente che “l’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta ed attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell’incentivo di cui al comma 2”.

La scelta compiuta dal legislatore di prevedere l’alternativa tra “responsabile del servizio preposto alla struttura competente” o “altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione” come soggetti incaricati della corresponsione dell’incentivo, trova la sua ratio proprio in ragione del fatto che, qualora il responsabile del servizio svolga un’attività suscettibile di essere incentivata – come nel caso prospettato nel quesito -, il compito di valutare la sussistenza dei presupposti per la corresponsione dell’incentivo debba essere assegnata ad “altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione”, al fine di garantire la terzietà e di evitare il verificarsi di una situazione di conflitto di interessi.

Si rileva che la problematica trattata nel parere sopra richiamato non rappresenta una novità, poiché in passato la Corte dei conti – Sezione regionale per l’Abruzzo – aveva già esaminato una situazione simile. In particolare, si fa riferimento alla sentenza n. 111/2024.

Nel caso esaminato in quell’occasione, alcuni dipendenti avevano proceduto ad autorizzare e liquidare a proprio favore gli incentivi, venendo così meno alla necessaria condizione di imparzialità.

La decisione ha rimarcato come sia essenziale rispettare il principio di terzietà tra chi beneficia dell’incentivo e chi è incaricato di disporne il pagamento, oltre a evidenziare il dovere di esercitare adeguata vigilanza e controllo.

La sentenza ha inoltre chiarito che dà luogo a responsabilità erariale la liquidazione irregolare di incentivi tecnici da parte di dipendenti pubblici, quando tale attività venga svolta in condizioni di conflitto di interessi o in presenza di carenze nei controlli.

Conclusioni

Secondo quanto affermato dalla Corte dei conti (cfr. Sezioni Riunite, sentenza n. 24/2020), il danno, in situazioni di questo tipo, va calcolato considerando l’intero importo gravante sull’Amministrazione, includendo ogni voce che comporti un esito negativo per il bilancio. Di conseguenza, il dipendente pubblico è tenuto a rispondere integralmente del pregiudizio economico complessivo causato all’ente in seguito alla non corretta attribuzione degli incentivi tecnici.

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