La Stazione appaltante può legittimamente, in apposito regolamento, modulare le risorse da accantonare per i differenti appalti, operando differenziazioni tra servizi e forniture, da un lato, e lavori, dall’altro.
Ciò deve ritenersi corretto, non solo per preservare gli equilibri di bilancio di una Stazione appaltante, ma anche al fine di assicurare una situazione perequativa in funzione della tipologia di amministrazione e del maggiore utilizzo di una determinata tipologia di appalto (nello specifico si trattava di un’Azienda sanitaria che effettuava numerosi appalti di servizi e forniture e pochi appalti di lavori pubblici).
Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza 3 marzo 2026, n. 1641.
La questione, pur essendo relativa alla disciplina del codice dei contratti pregresso, produce riflessi ancora attuali.
La questione discussa
La questione è nata a seguito del ricorso presentato da alcune dipendenti di un’Azienda sanitaria, le quali assolvevano alla funzione di Responsabile Unico del Procedimento (oggi del Progetto), ai sensi del d.lgs. n. 50/2016.
Le dipendenti avevano impugnato la deliberazione, a mezzo della quale l’Ausl intimata aveva approvato il Regolamento aziendale relativo alla disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, nella parte relativa “all’accantonamento dei fondi per incentivi per funzioni tecniche”, modulato sull’importo delle gare di servizi e forniture, che avrebbe penalizzato le ricorrenti.
Il regolamento prevedeva due distinte tabelle per incentivare le attività di cui all’art. 113 del d.lgs. n 50/2026, a seconda che si trattasse, rispettivamente, di lavori o di servizi e forniture.
Dall’esame delle predette tabelle sarebbe risultato che le percentuali di accantonamento previste per servizi/forniture sarebbero state inferiori rispetto a quelle previste per i lavori, a parità di importo di gara.
Le ricorrenti contestavano il fatto che il suddetto Regolamento sarebbe risultato immediatamente lesivo, ledendo gli interessi dei dipendenti che svolgevano funzioni tecniche relative “a gare di servizi e forniture”; giacché, la composizione del fondo, veniva effettuata con percentuali inferiori, rispetto a quelle stabilite riguardanti le omologhe figure tecniche addette alle “gare di lavori”.
Le dipendenti contestavano anche il fatto che tale scelta regolamentare non fosse stata idoneamente motivata.
Il giudice di primo grado respingeva il ricorso e le dipendenti ricorrevano in grado d’appello.
La decisone
Il Collegio ha affermato che, i range percentuali delle gare di servizi e forniture, fissati in misura inferiore rispetto a quelle dei lavori, erano il risultato di ponderate, oltre che discrezionali, valutazioni dell’Azienda sanitaria, fondate sull’esame dei propri bisogni, organizzazione e risorse, anche di personale, e sull’impatto dei relativi costi sul bilancio aziendale: differenziazione volta essenzialmente ad assicurare la sostenibilità, in conformità alle regole di contabilità pubblica e comunque tese a garantire la parità di trattamento dei dipendenti che si occupano di funzioni tecniche nelle distinte tipologie di gare pubbliche.
Secondo i giudici la scelta di differenziare le percentuali degli incentivi tra le due tipologie di gare pubbliche e le relative Tabelle, non risultava irragionevole e produttivo di una disparità di trattamento, dato che gli incentivi spettanti ai dipendenti dell’Azienda sanitaria nel settore dei servizi e forniture, erano conseguenti alla maggiore frequenza delle gare oggetto dell’incarico delle ricorrenti (servizi e forniture), rispetto a quelle dei lavori.
Di conseguenza, secondo i giudici, l’applicazione di tali parametri, non avrebbe reso deteriore il trattamento per i dipendenti che si occupavano di servizi e forniture, rispetto all’omologo personale preposto ai lavori.
A parere dei giudici, la contestata diversità delle percentuali degli incentivi, non era, pertanto, irragionevole in considerazione della specificità del settore sanitario, espressamente considerata dal primo giudice, anche per preservare gli equilibri di bilancio.
Quanto alla doglianza di difetto di motivazione del Regolamento impugnato, in relazione alle aliquote indicate nelle citate tabelle del medesimo, le ricorrenti lamentavano, anzitutto, che erroneamente il primo giudice, in maniera non del tutto coerente con il tenore della censura, aveva statuito che l’attività normativa regolamentare è sottratta ad uno specifico obbligo di motivazione.
Anche sotto tale profilo, secondo il Collegio, l’interpretazione del primo giudice risulta, tuttavia, diversamente da quanto contestato dalle appellanti, aderente alla legge (art. 3 co. 2 L. 241/1990) che prevede espressamente la sottrazione degli atti a contenuto normativo all’obbligo di motivazione, nonché conforme all’orientamento giurisprudenziale prevalente (cfr. Cons. Stato n. 7904/20).
