Incentivi tecnici: il falso problema della “terzietà” del vertice della UO responsabile

La circostanza che il responsabile di servizio o dirigente dell’unità responsabile dell’appalto, che quindi gestisce le risorse economico-finanziarie e il raggiungimento degli obiettivi connessi all’appalto, adotti provvedimenti di manifestazione della volontà dell’ente, ai fini della “terzietà” appare del tutto irrilevante o quanto meno secondaria. Non c’è dubbio che tocchi al dirigente o comunque vertice dell’unità…

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La circostanza che il responsabile di servizio o dirigente dell’unità responsabile dell’appalto, che quindi gestisce le risorse economico-finanziarie e il raggiungimento degli obiettivi connessi all’appalto, adotti provvedimenti di manifestazione della volontà dell’ente, ai fini della “terzietà” appare del tutto irrilevante o quanto meno secondaria.

Non c’è dubbio che tocchi al dirigente o comunque vertice dell’unità che ha, in base all’organizzazione dell’ente e alla programmazione degli obiettivi, la responsabilità della gestione tecnica, finanziaria ed esecutiva della prestazione da dare in appalto, incaricare il Rup, approvare gli atti di gara ed impegnare la spesa, sottoscrivere il contratto, intervenire in alcune necessarie fasi precontenziose o comunque negoziali nella fase esecutiva, approvare gli atti finali. E’ il compito di un vertice!

Queste attività ineriscono, poi, direttamente sulla percezione degli incentivi per le funzioni tecniche?

In minima parte e solo laddove i criteri per la loro attribuzione – da fissare mai con regolamento, fonte cancellata dal d.lgs 36/2025, ma solo dal contratto decentrato – lo prevedessero.

Basti guardare l’elenco tassativo delle attività incentivabili contenute nell’Allegato I.10 al codice.

Nella sostanza, un dirigente potrebbe essere coinvolto esclusivamente in queste attività, solo se le svolga effettivamente e direttamente:

– programmazione della spesa per investimenti;

– responsabile unico del progetto;

– collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento)

– redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;

– redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

– redazione del progetto esecutivo.

Tutte le altre sono da demandare al Rup o ad altri soggetti operanti nell’ambito dell’esecuzione della prestazione.

Ora, nessuna delle attività menzionate sopra hanno a che vedere con impegnare la spesa, sottoscrivere i contratti, diffidare l’azienda, approvare la determinazione a contrattare, approvare i Sal, approvare i collaudi. A meno che non si pensi di ricondurre alcune di queste funzioni nell’ambito della collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto: una scelta, peraltro, che compiuta si rivelerebbe assurda ed oltre la soglia del risibile, visto che il dirigente o responsabile di servizio coordina e dirige ad effetti organizzativi il Rup e non ne è certo un collaboratore da esso diretto e coordinato.

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