Gli incentivi sui contratti di concessione sono da calcolare sempre al 2% del valore della concessione.
Lo precisa la Corte dei conti per la regione Lombardia, nel parere n. 184/2026.
La questione posta
Nel caso specifico, il sindaco di un Comune poneva una serie di quesiti in merito al calcolo degli incentivi in caso di concessioni.
In particolare, veniva chiesto alla Corte di chiarire una serie complessa di casistiche:
1) quale sia il valore/importo, ai sensi dell’articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023, su cui calcolare gli incentivi tecnici in casi di concessione, ed in particolare se debba essere:
a) il valore della concessione quantificato in base al citato articolo 179 del Codice dei contratti, cioè il fatturato atteso del concessionario;
b) l’importo posto a base della singola procedura.
E quindi, in questo ultimo caso, quando si tratti di concessione riguardante una farmacia, il canone complessivo di concessione introitato dal Comune, soggetto al rialzo, mentre, nel caso specifico della riscossione coattiva, l’aggio totale sul riscosso del carico affidato negli anni al concessionario, soggetto a ribasso.
Invece, sempre con riferimento all’ipotesi b), nel caso di project per servizi cimiteriali, il canone complessivo di concessione introitato dal Comune, soggetto a rialzo;
2) nel caso specifico della riscossione coattiva, l’incentivo vada calcolato sul valore iniziale (aggio sull’intero carico affidato o sulla percentuale presumibile storicamente di riscosso) ovvero se possa essere modificato in conseguenza del riscosso di anno in anno e, quindi, dell’aggio versato annualmente dal concessionario;
3) come occorra modulare la spettanza e la liquidazione degli incentivi nel corso degli anni fra le diverse figure inserite nel gruppo progettuale;
4) di conoscere quale sia l’importo su cui calcolare gli incentivi per il personale individuato nel caso in cui la concessione non preveda un canone concessorio, né un aggio a titolo di corrispettivo a carico del concessionario;
5) richiamando la deliberazione di questa Sezione regionale n. 103/2026/PAR ed il DM 16 marzo 2026, se in presenza di quadri economici già approvati, occorra procedere ad una nuova approvazione considerando anche l’IRAP quale voce a carico del bilancio.
Le indicazioni della Corte
La Corte ha chiarito che debbano essere calcolati e distribuiti gli incentivi per le funzioni tecniche in conformità all’ 45 del Codice dei contratti pubblici.
La norma non stabilisce un importo fisso, ma solo i criteri generali: l’incentivo può arrivare fino al 2% del valore posto a base di gara, viene ridotto dell’80% e poi ripartito tra le figure professionali coinvolte.
La definizione concreta delle percentuali e delle modalità di distribuzione è rimessa all’autonomia degli enti, attraverso regolamenti interni e contrattazione collettiva.
La Corte ha evidenziato, inoltre, che gli incentivi possono essere riconosciuti solo per le attività tecniche indicate in modo tassativo nell’Allegato I.10 del Codice e che tali attività devono essere effettivamente svolte.
Non è quindi possibile estendere analogicamente il beneficio ad altre funzioni non previste.
Anche nel caso del direttore dell’esecuzione negli appalti o nelle concessioni, il riconoscimento dell’incentivo è subordinato alla presenza delle condizioni previste dalla legge.
Per quanto riguarda le concessioni, il valore sul quale calcolare l’incentivo non coincide solo con il canone concessorio, ma con il valore complessivo della concessione, determinato secondo l’art. 179 del Codice.
Tale valore comprende il fatturato stimato generato durante tutta la durata della concessione e può includere ulteriori vantaggi economici, sovvenzioni o opzioni previste dal contratto.
L’ente deve quindi determinare questo valore con criteri oggettivi e discrezionali, senza artifici finalizzati a ridurre l’applicazione del Codice.
La Corte ha chiarito anche che gli enti possono collegare la corresponsione degli incentivi alle somme effettivamente riscosse dal concessionario, purché ciò sia previsto espressamente nei regolamenti interni.
Inoltre, i tempi di erogazione degli incentivi rientrano nell’autonomia regolamentare dell’amministrazione, ma ogni pagamento deve essere preceduto dalla verifica dell’effettivo svolgimento delle attività incentivabili.
Infine, viene ribadito il principio di invarianza finanziaria: gli incentivi non devono generare nuovi oneri per la finanza pubblica e devono trovare copertura nelle risorse già previste a bilancio.
Anche i costi legati all’IRAP devono essere coperti all’interno del quadro economico dell’opera.
La Sezione conclude specificando che, nei casi esaminati, non è automaticamente applicabile l’esimente prevista dalla legge n. 1/2026, poiché la verifica concreta dei presupposti per riconoscere gli incentivi resta di esclusiva responsabilità dell’amministrazione interessata.
