Incentivi tributari negli enti locali: attenzione ai requisiti e alle condizioni

Gli incentivi per il recupero dell’evasione negli enti locali costituiscono un tema di particolare interesse, anche per l’elevata importanza rispetto ad un contesto nel quale la sostenibilità dei bilanci è sempre di più legata alla capacità di gestire adeguatamente il fronte delle entrate, che, in verità, rappresenta una criticità. In non poche amministrazioni, infatti, gli…

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Gli incentivi per il recupero dell’evasione negli enti locali costituiscono un tema di particolare interesse, anche per l’elevata importanza rispetto ad un contesto nel quale la sostenibilità dei bilanci è sempre di più legata alla capacità di gestire adeguatamente il fronte delle entrate, che, in verità, rappresenta una criticità. In non poche amministrazioni, infatti, gli equilibri di bilancio faticano ad essere mantenuti. Inoltre, sull’importanza di tale forma di incentivazione incide il cambio di paradigma che ha interessato la spesa per le nuove assunzioni, che sostituisce il vecchio e ormai superato regime del turn over (secondo il qual le amministrazioni potevano assumere in base alle cessazioni dell’anno precedente, indipendentemente dalla virtuosità o meno della spesa di personale) con il nuovo regime, che consente di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato solo nella misura in cui tale nuova spesa sia sostenibile dalle entrate correnti (art. 33 D.L. 34/2019).

L’art. 1, comma 1091, della Legge 145/2018 ha reintrodotto la possibilità per gli locali di prevedere che “il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale  propria  e  della TARI, nell’esercizio  fiscale  precedente  a  quello  di  riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di  riferimento,  al potenziamento  delle  risorse  strumentali  degli   uffici   comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio  del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale”. Tali risorse, nella parte destinate al trattamento accessorio del personale dipendente, non rientrano nel limite ex art 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.

Le condizioni abilitanti

L’attivazione degli incentivi per il recupero dell’evasione tributaria richiede l’adozione di una specifica disciplina regolamentare, espressamente richiesta dalla norma istitutiva. Da questa prima condizione si evince che l’assenza del regolamento impedisce la possibilità di attivazione di questo strumento di incentivazione e comunque ne impedisce un utilizzo con effetti retroattivi rispetto alla sua entrata in vigore. Il regolamento deve indicare le modalità di ripartizione delle risorse tra il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e il trattamento accessorio del personale dipendente. Le risorse complessivamente non possono superare il 5% del maggiore gettito accertato e riscosso nell’anno precedente quello di riferimento e l’utilizzo può avvenire solo nell’anno di riferimento senza che possano essere ipotizzati effetti di trascinamento negli anni successivi per la parte di risorse non utilizzate.

Una seconda condizione è che le risorse devono transitare necessariamente dalla componente variabile del fondo risorse decentrate, atteso che non possono essere erogati trattamenti accessori se non nella misura in cui le relative risorse confluiscano nel fondo. I fondi interessati sono sia quelli del comparto che quelli del personale dirigente atteso che l’incentivazione interessa anche i dirigenti così come interessa anche i titolari di posizione organizzativa.

Spetta alle contrattazioni integrative, del comparto e dei dirigenti, attribuire il trattamento economico accessorio al personale interessato che deve essere quello coinvolto nel raggiungimento di obiettivi del settore entrate, includendo nelle relative quote gli oneri riflessi e l’IRAP a carico dell’amministrazione.

Una ulteriore condizione è che il servizio di accertamento tributario non sia affidato in concessione a soggetti esterni; in questi casi è esclusa in radice la possibilità di attivare l’incentivazione.

Le ulteriori condizioni

La possibilità di erogare tali forme di incentivazione è radicalmente impedita dalla mancata approvazione, nei termini stabiliti dal TUEL, del bilancio di previsione e del rendiconto, relativi all’anno precedente quello di riferimento. A tale proposito il riferimento ai termini del TUEL aveva fatto ipotizzare, ad alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, che l’eventuale differimento dei termini di approvazione previsti da apposita norma legislativa (per il bilancio e per il rendiconto) o con decreto ministeriale (per il bilancio), manteneva intonsa la necessità di rispettare il termine ordinamentale ai fini dell’applicazione dell’istituto di natura incentivante (31 dicembre dell’anno precedente per il bilancio e 30 aprile dell’anno successivo per il rendiconto).

Sul punto è poi intervenuta la sezione Autonomie della Corte che, con delibera n. 19/2021, ha posto fine alle diversità di posizioni delle sezioni regionali, enunciando il seguente principio di diritto: <<La locuzione “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267” contenuta nell’art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell’interno (ai sensi dell’art. 151, co. 1, ultimo periodo, TUEL) e, per il rendiconto, con legge>>. Conseguentemente, i termini da considerare sono anche quelli eventualmente prorogati.

L’approvazione di bilancio e rendiconto, oltre i termini ordinamentali, eventualmente prorogati, sterilizza la possibilità di erogazione degli incentivi senza che l’approvazione successiva possa determinare una efficacia sanante; l’incentivo non potrà essere erogato anche qualora si siano verificate le altre condizioni legali e contrattuali cui la stessa è condizionata. Né potrà essere invocata l’assenza di responsabilità dei dipendenti interessati per la ritardata approvazione dei documenti contabili.

Il personale coinvolto

Il personale coinvolto nell’incentivazione non necessariamente deve essere quello preposto direttamente alla gestione delle entrate; possono certamente essere coinvolti dipendenti appartenenti ad altre articolazioni organizzative dell’Ente ai quali vengano assegnati obiettivi (trasversali) che, però, riguardino la gestione delle entrate. A tal proposito, si può ipotizzare il coinvolgimento del settore tecnico laddove le azioni di individuazione delle aree di evasione richieda uno specifico intervento del personale operante in tale ambito al fine di individuare, per esempio, anche con apposita interlocuzione con i servizi dell’Agenzia del territorio, gli immobili non censiti, i cosiddetti “immobili fantasma”. Oppure i servizi amministrativi o di Polizia locale, laddove vengano coinvolte in azioni afferenti la gestione delle entrate, in relazione alle funzioni istituzionali di competenza.

Gli obiettivi

Affinché l’incentivazione possa effettivamente essere erogata è assolutamente necessario il legame con il raggiungimento di obiettivi che devono essere specificamente assegnati per tale finalità erogativa e devono riguardare la gestione diretta o indiretta delle entrate.

Infatti, la quota delle risorse destinate, in base alla previsione regolamentare che ciascuna amministrazione adotterà preventivamente, all’incentivazione del personale può essere effettivamente erogata solo se siano stati espressamente assegnati obiettivi legati alla gestione delle entrate e, a tal proposito, vale il principio, che governa la generalità dei sistemi di incentivazione, secondo il quale gli obiettivi devono essere assegnati preventivamente.

Inoltre, gli obiettivi non devono limitarsi al maggiore gettito accertato e riscosso nell’anno precedente quello di riferimento, in quanto l’incremento del gettito costituisce una pre-condizione abilitante per l’erogazione degli incentivi e la norma istitutiva lo tiene ben distinto dal raggiungimento degli obiettivi che, quindi, devono caratterizzarsi sempre per un legame specifico con la gestione delle entrate ma con un contenuto più ampio che, per esempio, potrebbe riguardare anche altri tributi non compresi in quelli la cui crescita del gettito determina il valore cui applicare la percentuale del 5% da destinare alle due finalità sopra indicate (potenziamento della gestione delle entrate e incentivazione del personale).

Gli obiettivi possono essere correlati anche all’eventuale coinvolgimento dei comuni nelle attività connesse alla partecipazione all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali, in applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203; quest’ultima norma incentiva i comuni a partecipare all’azione di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, di competenza dell’Agenzia delle entrate, con il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito  dell’intervento del comune che abbia contribuito all’accertamento stesso.

Maggiori riscossioni

Non vi sono dubbi che le risorse destinate all’incentivazione debbano essere calcolate sulla base del maggiore gettito accertato e riscosso, per l’IMU e la TARI, e ciò implica che i dati rilevanti dal rendiconto debba essere confrontati con quelli del rendiconto dell’anno immediatamente precedente. Solo in questo modo sarà possibile rilevare l’incremento di gettito che deve non solo essere accertato ma deve anche determinare un incremento delle riscossioni.

Conclusioni

In conclusione, a mero titolo di esempio, se nel 2022 le amministrazioni intendono utilizzare tale forma di incentivazione con riferimento all’incremento di gettito intervenuto nel 2021 è necessario:

  1. che il bilancio preventivo 2021 sia stato approvato entro il termine normativamente previsto o quello eventualmente differito con legge o con decreto ministeriale;
  2. che il rendiconto 2021 sia stato approvato entro il termine del 30 aprile 2022 o quello eventuale differito da apposita norma di legge;
  3. che l’amministrazione, nell’esercizio della propria autonomia, abbia deciso di utilizzare tale forma di incentivazione adottando preventivamente il regolamento attuativo previsto dalla norma istitutiva;
  4. che dal rendiconto 2021 si rilevi un incremento del gettito IMU e TARI rispetto al 2020;
  5. che, ai fini dell’utilizzo delle risorse, la cui quota da destinare all’incentivazione nel corso del 2022 dovrà essere determinata secondo la percentuale prevista dal regolamento e comunque nella misura massima del 5% dell’incremento di gettito, vengano preventivamente assegnati obiettivi afferenti la gestione delle entrate, anche attraverso uno specifico progetto obiettivo che rispetti le indicazioni tipiche degli obiettivi di performance, individui il personale coinvolto e i profili professionali  e stabilisca le verifiche da effettuare ai fini della valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi e la correlazione con la incentivazione massima prevista per i diversi profili professionali che, invece, dovrebbe essere affidata alla contrattazione integrativa 2022.

Infine, alla contrattazione integrativa spetta il compito di individuare eventuali criteri di correlazione tra i compensi incentivanti per il recupero dell’evasione e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa e dei dirigenti coinvolti in tale forma di incentivazione. Infatti, il CCNL funzioni locali 21.5.2018 prevede, all’art. 7, comma 4, lettera J), tra le materie della contrattazione integrativa proprio la correlazione tra i compensi di cui all’art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa, laddove i compensi di cui al citato art. 18 sono propri quelli che “specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale”. Analogamente l’art. 45, comma 1, lettera e), del CCNL 17.12.2020 prevede tra le materie della contrattazione integrativa dei dirigenti “i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all’utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge, di cui all’art. 60, nonché la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato”, laddove l’art. 60, comma 2, prevede, in deroga al principio della onnicomprensività, che “In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale”.

Il beneficio attribuito ai singoli dipendenti non può superare il 15 per cento del trattamento  tabellare annuo   lordo   individuale e ciò indipendentemente dalle previsioni regolamentari e alla disciplina contrattuale in quanto si tratta di un limite inderogabile che deve essere presidiato sicuramente al momento della liquidazione .

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