Incoerenze logico giuridiche degli incarichi gestionali agli organi politici nei comuni di ridotte dimensioni

Il parere del Ministero dell’interno 6.11.2025 “Conferimento cariche di responsabilità di uffici comunali ad assessori” interviene sulle condizioni per applicare l’articolo 53, comma 23, della legge 388/2000. Oggetto del quesito, la possibilità di facoltà di affidare incarichi di responsabilità di un settore, nonché di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ad assessori componenti…

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Il parere del Ministero dell’interno 6.11.2025 “Conferimento cariche di responsabilità di uffici comunali ad assessori” interviene sulle condizioni per applicare l’articolo 53, comma 23, della legge 388/2000.

Oggetto del quesito, la possibilità di facoltà di affidare incarichi di responsabilità di un settore, nonché di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ad assessori componenti la giunta comunale, “nonostante in dotazione organica siano presenti dipendenti di ruolo, titolari di incarichi di elevata qualificazione”.

Leggiamo il testo della norma alla luce della quale è possibile derogare al principio di separazione delle funzioni degli organi di governo da quelle dell’apparato gestionale: “Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”.

Per quanto la norma non condizioni espressamente la sua applicazione all’assenza di dipendenti dotati delle necessarie competenze e capacità per svolgere le funzioni gestionali e ad un’organizzazione oggettivamente deficitaria, pare del tutto evidente considerare, tuttavia, le predette situazioni quali condizioni necessarie.

Infatti, gli incarichi in deroga al principio di separazione sono possibili fatta salva l’ipotesi di assegnazione di funzioni gestionali al segretario comunale, altra ipotesi a sua volta in deroga, attivabile proprio nel caso di assenza di figure con le competenze necessarie.

La norma esplicita solo una condizione, però di particolare rilievo: l’attribuzione di funzioni gestionali ai componenti degli organi di governo deve necessariamente far scaturire economie di spesa, da dimostrare col bilancio.

Il quesito, quindi, evidenzia un travisamento piuttosto chiaro degli scopi della norma, tradendo la consueta propensione degli organi di governo (degli enti sia di piccola, sia di grande dimensione) ad ingerirsi direttamente nella gestione, segno della perdurante mancata accettazione diremmo psicosociale del principio di separazione.

Il Viminale evidenzia il carattere speciale della norma e richiama la giurisprudenza alla luce della quale occorrano specifiche previsioni statutarie e regolamentare per applicarla, visto che essa non è immediatamente e direttamente attuabile.

Il Viminale prosegue, evidenziando come appaia “evidente che negli enti privi di qualifiche dirigenziali le relative competenze spettano ai titolari di posizione organizzativa. Conseguentemente, pur dovendosi ritenere tuttora applicabile l’art.53, comma 23, della legge 388/2000 il ricorso a tale disposizione resta, comunque, limitato e subordinato alla non concessione della posizione organizzativa al personale in possesso della qualifica apicale dell’ente, al fine del conseguimento di un effettivo risparmio di spesa. Peraltro, all’applicazione della disposizione in commento non osta il fatto che la stessa venga utilizzata per un solo settore di attività, tenuto conto che l’ente gode di ampia autonomia nelle proprie scelte organizzative” (Ministero dell’Interno, Parere del 18 dicembre 2014)”.

Soprattutto, soggiunge, “il presupposto della “necessarietà” di cui all’art.53, comma 23, della legge n.388/2000 impone che la deroga sia applicata soltanto in caso di assenza nell’organico dell’ente locale di figure capaci di assolvere alla funzione e qualora non si possa porre rimedio a detta mancanza a parità di spesa per l’amministrazione locale”.

Dunque, indirettamente il ministero abbraccia la tesi che condizione ineludibile per applicare la sciagurata disposizione dell’articolo 53, comma 23, della legge 388/2000 è la dimostrazione della totale assenza nell’organico di dipendenti capaci di svolgere la funzione.

A tale scopo, non basta, come evidenziato dal comune che ha presentato la richiesta di parere, rilevare un elevato carico di lavoro sulle spalle dei dipendenti incaricati della direzione delle strutture.

Secondo il Viminale, tale situazione di carico di lavoro eccessivo se “non associata ad alcun riferimento riguardo alla carenza di competenze specifiche richieste per l’esercizio della funzione, sembra non supportare con adeguata motivazione la scelta di attribuire gli incarichi di Responsabile dell’Area Polizia Municipale, del Personale e quello di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ad assessori componenti la giunta, in attesa della nomina del Segretario comunale”.

Ora, di certo l’elevato carico di lavoro, per altro non oggettivamente dimostrato, non è sufficiente per applicare la norma.

In ogni caso, la questione come posta dall’ente ed analizzata dal parere fa emergere un aspetto poco sottolineato che rende la norma un forte rischio di vulnus alla corretta organizzazione ed al principio di efficienza.

Se, cioè, lo spunto motivazionale della deroga alla separazione delle competenze gestionali da quelle politico-amministrative è da fondare sull’assenza nell’organico dell’ente locale di figure capaci di assolvere alla funzione di direzione delle strutture dell’ente, qualora fossero presenti comunque dipendenti inquadrati nell’area Funzionari o anche Istruttori, bisognerebbe per coerenza porsi la domanda riguardante il loro mancato licenziamento per scarso rendimento o incapacità di rendere la prestazione.

Basta leggere le declaratorie delle aree descritte dal Ccnl 16.11.2022 per comprendere che la direzione di strutture è connaturata con tale inquadramento.

E occorre ricordarsi che negli enti privi di dirigenza gli incarichi oggi di Elevata Qualificazione sono automaticamente attribuiti ai dipendenti apicali, destinatari delle funzioni dirigenziali ai sensi degli articoli 50, comma 10, e 109, comma 2, del d.lgs 267/2000. Ancora, le disposizioni sul principio di separazione costituiscono per gli enti locali un obbligo giuridico, sicchè appunto, come evidenziato prima, la deroga per i piccoli comuni deve essere sorretta dal rispetto di precise condizioni. Tra queste l’assenza delle competenze.

Tale assenza può derivare da mancata copertura della dotazione. Ma se nell’ente fossero presenti soggetti apicali, qualora la direzione dei settori o lo svolgimento delle funzioni fosse connaturato al profilo ed alle competenze della figura, per non attribuire ad essa l’incarico di funzioni dirigenziali (cui consegue automaticamente l’incarico di Elevata Qualificazione), si deve dimostrare che nonostante titoli, formazione, esperienza, profilo e competenza, tuttavia il dipendente non dispone delle capacità operative. Ma, dimostrato che nonostante tale inquadramento il dipendente non ha le capacità per dirigere una struttura, non si vedrebbe come mantenere in piedi il rapporto di lavoro.

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