Che per le progressioni orizzontali sia pienamente vigente ed obbligatorio un limite di partecipazione non lo dubita nemmeno la Funzione Pubblica.
Il parere di Palazzo Vidoni DPF-0001140-P-08-01-2025 rientra nella linea interpretativa, che pare tornata ad essere quella largamente prevalente, secondo la quale la circostanza che il Ccnl 16.11.2022 non si riferisca, nel regolare la progressione orizzontale, alla “quota limitata” dei dipendenti abilitati a partecipanti non implica certo il superamento di tale tetto.
Il parere, a conferma che il Ccnl non ha nessun rilievo rispetto alla questione, preliminarmente richiama “le disposizioni normative riferite all’istituto delle progressioni economiche ovvero l° articolo 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 dove è previsto che “Le progressioni all’interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell’esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. …” e il citato articolo 23, comma 2, d.lgs. n. 150/2009 dove è previsto che “Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.”
Va aggiunto che ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del d.lgs 150/2009 “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31, per le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e per gli enti locali, le disposizioni del presente Titolo hanno carattere imperativo, non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva e sono inserite di diritto nei contratti collettivi ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Dunque, non c’è alcun supporto normativo per considerare corretta e sostenibile la tesi secondo cui la mancata ripetizione nel Ccnl del riferimento alla quota limitata, ben presente invece nell’articolo 23, comma 2, del d.lgs 150/2009, possa mettere in dubbio tale meccanismo.
La Funzione Pubblica ricorda ancora che la determinazione di tale quota, assente nella disciplina normativa, è frutto di “un orientamento condiviso con il Ministero dell’economia e delle finanze, ripetutamente espresso nell’ambito dell’attività di controllo congiunto sulla contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, confermato dalla giurisprudenza contabile, di merito e di legittimità (cfr. Corte dei conti, sentenza n. 288/2020 della Sezione Giurisdizionale della Toscana, Corte di Cassazione — Sez Civile, ordinanza n. 27932, del 7 dicembre 2020, Tribunale di Teramo – sentenza del 22 febbraio 2023), in base al quale questo Dipartimento ritiene che, con la locuzione “quota limitata”, debba intendersi una quota di personale interessato alla procedura selettiva non superiore al 50 % della platea dei potenziali beneficiari”.
In base a queste premesse, il Dipartimento risponde al quesito riguardante come effettuare gli arrotondamenti nel caso in cui i potenziali beneficiari sia in numero dispari, per esempio 3,
La risposta è secca: non sono possibili arrotondamenti per eccesso della frazione dei potenziali beneficiari, tali da far andare la platea oltre il già visto limite del 50%: “l’approssimazione del decimale all’unità superiore, nei termini rappresentati da codesto Comune, nel caso di una platea di potenziali beneficiari pari a n. 3 unità, porterebbe ad ammettere, premessa la capienza delle risorse a disposizione, un totale di n. 2 progressioni economiche ossia, una quota maggioritaria del personale interessato (più della metà), in maniera, quindi, non conforme né al dato letterale della norma né, per quanto sopra detto, alle finalità con essa perseguite”.
C’è da ricordare, comunque, che a seguito del citato Ccnl 16.11.2022 la platea dei potenziali beneficiari va conteggiata disarticolandola per ciascuna area di appartenenza: quindi, il 50% va riferito ai potenziali beneficiari per ciascuna delle 4 aree previste.
Ancora, la presenza di un unico potenziale beneficiario, ipotesi tutt’altro che rara negli enti locali, costituisce un problema molto serio alla funzionalità del sistema. Prevale l’idea che sebbene in questo caso il limite del 50% sia violato, non si possa abbracciare la conclusione della preclusione perenne della progressione.
Infine, due considerazioni:
- la progressione orizzontale è manifestamente un processo fin troppo complesso e fonte di tensioni contrattuali e contenzioso: andrebbe abolita al più presto, per tornare allo scatto di anzianità;
- troppi enti insistono nel gestirla come fosse un procedimento “a domanda”, disponendo “bandi” cui debbono corrispondere “candidature”. E’ una vera e propria sciocchezza applicativa: una volta sottoscritto il contratto decentrato che destini risorse allo scopo, la progressione orizzontale deve essere gestita d’ufficio nei confronti appunto della platea dei potenziali beneficiari, anche perché allo scopo di determinare i costi possibili, tale platea va necessariamente prevista e considerata.
