Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (sentenza n. 233/2024) ha rilevato che, in materia di interdittiva antimafia, l’amministrazione godrebbe di un’ampia discrezionalità tecnica. Conseguentemente, le andrebbe riconosciuto il beneficio dell’errore scusabile e dell’esclusione di colpa e di responsabilità, qualora le informazioni assunte come base della misura siano state astrattamente idonee a formulare un giudizio plausibile sul tentativo di infiltrazione mafiosa. A nulla rileverebbe, infatti, che, in un secondo momento, le medesime siano state ritenute insufficienti a legittimare la misura.
Pertanto, nessun risarcimento del danno andrebbe riconosciuto in favore del soggetto precedentemente colpito dall’interdittiva, poi annullata dal giudice amministrativo, dal momento che si tratterebbe di un provvedimento fondato su valutazioni opinabili e non sull’accertamento di fatti.
