Inversione procedimentale: non è vietato verificare la posizione di tutti gli offerenti

    La recente sentenza del Tar Toscana, Sez. II, del   20 febbraio 2026 n. 391 riguarda l’interpretazione dell’art. 107, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2023, che ha introdotto, tra i principi generali in materia di selezione del contraente della P.A., la disciplina dell’inversione procedimentale e sulla individuazione dell’obiettivo perseguito dalle PP.AA. appaltanti con l’applicazione di tale…

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    La recente sentenza del Tar Toscana, Sez. II, del   20 febbraio 2026 n. 391 riguarda l’interpretazione dell’art. 107, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2023, che ha introdotto, tra i principi generali in materia di selezione del contraente della P.A., la disciplina dell’inversione procedimentale e sulla individuazione dell’obiettivo perseguito dalle PP.AA. appaltanti con l’applicazione di tale norma.

    Il terzo comma dell’art. 107, d.lgs. n. 36 del 2023,  stabilisce che: «3. Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente». 

   La norma introduce dunque, tra i principi generali in materia di selezione del contraente della P.A., la disciplina   dell’iversione procedimentale, in virtù della quale la stazione appaltante dà luogo dapprima all’apertura delle buste economiche, e solo successivamente alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, sempre ponendo in essere la verifica di ammissibilità delle offerte, e garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità. 

   L’obiettivo seguito dalle stazioni appaltanti nell’utilizzo di tale meccanismo invertito di selezione è indubbiamente quello di accelerare i tempi di scelta del contraente, attraverso un’importante semplificazione procedimentale, consistente nel fatto che, in presenza di inversione, e all’opposto di quanto avviene con la procedura ordinaria, la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara non viene espletata su tutte le offerte presentate.

 I tempi della selezione si abbreviano dunque in modo tanto più consistente quanto più numerose sono le domande di partecipazione.

   L’art. 107 comma 3, tuttavia, pur indubbiamente ispirato all’esigenza di contenimento dei tempi dell’iter procedimentale, impone comunque all’Amministrazione di procedere alla verifica dei requisiti di partecipazione, sebbene non specificando alcuna modalità, lasciando quindi la relativa scelta alla P.A., e limitandosi a stabilire che la verifica deve essere svolta, e a prevedere che la stessa dovrà essere espletata in modo imparziale e trasparente. Appare dunque evidente come la disposizione non imponga, di per sé, di limitare la verifica dei requisiti al primo graduato. 

   Al contrario, nulla vieta che la P.A. possa anche stabilire di procedere comunque a una verifica generalizzata del possesso dei requisiti di partecipazione, svolta su tutti gli offerenti non esclusi. L’unico vincolo che la disposizione in esame impone alla stazione appaltante, si ribadisce, è quello di prevedere meccanismi di verifica, e che gli stessi garantiscano imparzialità e trasparenza.

    In materia di contratti della P.A. e di gare di appalto, deve ritenersi che, in relazione alla ratio sottesa alla previsione normativa di cui all’art. 107, d.lgs. n. 36 del 2023, mentre nella procedura selettiva ordinaria si ha un equilibrio tra i contrapposti interessi di rapidità e semplificazione procedimentale da un lato, e di imparzialità e trasparenza dall’altro, che pende in favore del secondo termine, nell’inversione procedimentale si verifica invece un ribaltamento di tale equilibrio, che si sposta verso la maggiore rilevanza attribuita al contenimento dei tempi e alla semplificazione del procedimento, a discapito di trasparenza e imparzialità. 

   Tale spostamento può ritenersi legittimo (come si evince dalla lettera dell’art. 107 comma 3 cit.) solo ove almeno parzialmente controbilanciato dalla previsione, nella legge di gara, di modalità di controllo dei requisiti di ammissione che garantiscano trasparenza e imparzialità, riavvicinando in parte l’equilibrio de quo a tali direttrici. 

   In virtù di tale ricostruzione, risulta allora del tutto legittima (e probabilmente necessaria) la previsione nel bando di gara (nella specie, si trattava di un appalto di lavori), di una verifica estesa oltre il primo graduato, effettuata su soggetti selezionati in modo casuale (unica modalità, questa, di individuazione dei controllati che possa dirsi ispirata ai principi di imparzialità e trasparenza, ove la stazione appaltante, come accade nell’inversione procedimentale, sia a conoscenza di tutte le offerte economiche).

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