Appena due giorni fa, è stata pubblicata una pronuncia di rilievo in tema di diritto d’accesso.
In particolare, il Collegio è stato investito, seppur indirettamente, della seguente questione: una domanda ostensiva sottoscritta esclusivamente dal difensore dell’accedente è ammissibile? Sul punto, è stato asserito a chiare lettere che la P.A. destinataria dell’istanza debba essere posta nelle condizioni di accertare la sua riferibilità all’interessato, al fine di poter verificare la sussistenza dell’interesse all’accesso e che, pertanto, nel caso di formulazione da parte del difensore, sia necessaria, a pena di inammissibilità, anche la sottoscrizione del diretto interessato ovvero l’allegazione del mandato difensivo.
Tra l’altro, discutendosi dell’elemento (essenziale) concernente all’imputabilità giuridica della richiesta, non potrebbe invocarsi il soccorso istruttorio ex art. 6, co. 5, D.P.R. n.184/2006; né, tantomeno, sarebbe possibile sopperire a posteriori (e, precisamente, in sede processuale) alla mancanza.
