Con Parere n. 84 dell’11 marzo 2026, l’Autorità ha dichiarato inammissibile l’istanza per carenza di interesse concreto e per finalità di controllo generalizzato sulla gara. Le censure su manodopera, revisione prezzi, lotti e CAM non sono state ritenute tali da impedire la partecipazione. È ribadito che l’operatore deve dimostrare l’effettiva presenza di clausole escludenti. Resta, tuttavia, l’indicazione di considerare il nuovo CCNL ai fini della sostenibilità dell’offerta.
