Secondo quanto posto in evidenza dall’ Anac nel parere consultivo n.18/2024 l’esclusione dalla gara non discenderebbe automaticamente per il solo fatto della partecipazione contemporanea del consorzio e del consorziato indicato come esecutore. Infatti, la semplice constatazione dell’esistenza di un rapporto di controllo tra le imprese considerate, risultante dall’assetto proprietario o dal numero dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee ordinarie, non sarebbe sufficiente affinché l’amministrazione aggiudicatrice possa escludere automaticamente, occorrendo, invece, che siano ravvisati indizi dimostrativi della sussistenza di un unico centro decisionale. Per scovarlo, la stazione appaltante avrebbe un percorso da seguire così riassumibile: a) verifica della sussistenza di situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 Cod. civ.; b) esclusa tale forma di controllo, verifica dell’esistenza di una relazione tra le imprese, anche di fatto, che possa in astratto aprire la strada ad un reciproco condizionamento nella formulazione delle offerte; c) ove tale relazione sia accertata, verifica dell’esistenza di un ‘unico centro decisionale da effettuare sulla base di elementi strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle società, ovvero mediante un attento esame del contenuto delle offerte.
