Il MIT, con il Parere n. 4207/2026, chiarisce che il requisito della cifra d’affari previsto dall’art. 2, comma 6, dell’Allegato II.12 del d.lgs. 36/2023 si applica agli appalti di importo superiore a 20.658.000 euro. Tale requisito, pari ad almeno 2,5 volte l’importo a base di gara, deve essere parametrato al valore complessivo dell’appalto e non alle sole categorie per cui è richiesta la classifica VIII. La finalità è verificare la capacità economica dell’operatore rispetto all’intera prestazione da eseguire.
