Il TUEL, all’articolo 147, disciplina l’ipotesi di scioglimento del Consiglio comunale e provinciale conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Rispetto a tale tipo d’intervento, il TAR Lazio (sentenza n. 4419/2024), ha sottolineato che la norma consentirebbe l’adozione del provvedimento di scioglimento sulla scorta di indagini ad ampio raggio circa la sussistenza di rapporti tra gli amministratori e la criminalità organizzata, non limitate alle sole evenienze di carattere penale, e perciò sulla scorta di circostanze che presentino un grado di significatività e di concludenza serio, anche se di livello inferiore rispetto a quello che legittima l’azione penale o l’adozione di misure di sicurezza. Secondo la giurisprudenza, le vicende costituenti il presupposto del provvedimento di scioglimento andrebbero considerate nel loro insieme e risultare idonee a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento mafioso. Assumerebbero rilievo, quindi, situazioni non traducibili in episodici addebiti personali ma tali da rendere, nel loro insieme, plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell’esperienza, l’ipotesi di una soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata (es. vincoli di parentela o affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni).
