La Corte Costituzionale smonta, pezzo dopo pezzo, la legge sul regionalismo differenziato

Dopo il comunicato del 14 novembre scorso, viene finalmente depositata la sentenza della Consulta sulla legge n. 86/2024 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione). La pronuncia n. 192/2024, pur non censurando l’intero reticolato normativo, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diversi, significativi profili. I…

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Dopo il comunicato del 14 novembre scorso, viene finalmente depositata la sentenza della Consulta sulla legge n. 86/2024 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione). La pronuncia n. 192/2024, pur non censurando l’intero reticolato normativo, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diversi, significativi profili. I ricorsi proposti da alcune Regioni italiane sono stati raggruppati per aree tematiche:

a) Questioni generali sull’interpretazione dell’art. 116, terzo comma, Cost.

Sin dai principi fondamentali, la Costituzione riconosce l’unità e indivisibilità della Repubblica nonché la promozione delle autonomie locali, adeguando i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dettate dall’autonomia e dal decentramento (art. 5). Pertanto, osserva la Corte, popolo e Nazione risulterebbero uniti e non frammentabili, senza la possibilità di dar vita a “popoli regionali” titolari di una porzione di sovranità. In tale ottica, tenuto conto del Parlamento cui solo spetterebbe il compito di comporre la complessità del pluralismo istituzionale, la differenziazione di cui all’art. 116, terzo comma, Cost., andrebbe comunque immersa nell’ambito di un regionalismo di tipo “cooperativo”. Tale disposizione, indi, andrebbe interpretata coerentemente con il significato del principio di sussidiarietà, precludendo una devoluzione capace di abbracciare materie (o ambiti di materie) invece che specifiche funzioni. Non solo, la norma de qua sarebbe chiaramente destinata, sotto il profilo soggettivo, alle sole Regioni ordinarie, nel momento in cui consente l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia «ad altre Regioni», diverse cioè da quelle di cui ai commi precedenti.

b) Questioni in materia di fonti del diritto.

Relativamente alla delega nei confronti del Governo per la determinazione dei LEP, la legge Calderoli si sarebbe erroneamente rimessa ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, commi da 791 a 801-bis, l. n. 197/2022. Difatti, quand’anche vi fosse, come nel caso di specie, la determinazione dei principi e dei criteri direttivi per relationem, gli atti normativi di riferimento dovrebbero essere sufficientemente specifici. Il comma 791 fornisce una definizione di LEP, indicando alcune finalità da perseguire con la loro determinazione (es. «pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni», «assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali», ecc.). Tali finalità, per i giudici, risulterebbero alquanto generiche e inidonee a guidare il potere legislativo delegato, tanto da risultare inutilizzabili come parametro in un eventuale sindacato per eccesso di delega avente ad oggetto i futuri decreti legislativi. Sarebbe stato violato, quindi, l’art. 76 della Carta. Infine, sul punto, è stata altresì riconosciuta l’illegittimità della previsione che ammette l’aggiornamento dei LEP per il tramite di DPCM. Attribuendo al Presidente del Consiglio il potere di aggiornare i medesimi, si conferirebbe un’ulteriore delega legislativa ad un organo diverso dall’unico cui realmente spetterebbe.

c) Questioni relative ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

L’art. 117, secondo comma, lettera a) del Testo costituzionale, rimette alla competenza legislativa esclusiva dello Stato «la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». In proposito, è stato precisato che il legislatore statale avrebbe il compito di garantire uno standard uniforme delle prestazioni relative ai diritti in tutta Italia, tenendo conto delle risorse disponibili. Ciò posto, fornendo una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 3, comma 3 della legge scrutinata, i giudici hanno rilevato che nel momento in cui il legislatore qualifica una materia come “no-LEP”, i relativi trasferimenti non potrebbero riguardare funzioni attinenti a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Se, invece, lo Stato intendesse accogliere una richiesta regionale relativa a una funzione rientrante in una materia “no-LEP” e incidente su un diritto civile o sociale, occorrerebbe la previa determinazione del relativo LEP (e costo standard).

d) Questioni in tema di leale collaborazione.

Le Regioni ricorrenti, al riguardo, lamentavano la violazione del principio di leale collaborazione stante la mancata previsione del coinvolgimento della Conferenza unificata (o della Conferenza Stato-regioni) e, in taluni casi, della Regione interessata o di altre Regioni, a partire dalla stessa approvazione della legge Calderoli e, finanche, nel corso del procedimento di differenziazione. Al riguardo, la decisione in esame ha respinto buona parte di tale ordine di doglianze asserendo che: i) il principio di leale collaborazione non governerebbe, secondo giurisprudenza consolidata, il procedimento di approvazione delle leggi statali; ii) il 116, comma 3, Cost., condizionerebbe l’iniziativa della Regione interessata alla consultazione dei propri enti locali, non anche di quelli afferenti ad altre Regioni; iii) la necessità di un più ampio coinvolgimento della Conferenza unificata non potrebbe ricondursi al principio in esame dal momento che la Costituzione avrebbe disegnato un procedimento squisitamente bilaterale (Governo – Regione) con l’affidamento delle istanze d’insieme alle Camere (chiamate a votare a maggioranza assoluta); iv) qualora le Camere intendessero apportare modifiche sostanziali all’accordo concluso, esso andrebbe rinegoziato tra il Governo e la Regione richiedente, risultando il consenso di quest’ultima un elemento essenziale della procedura.

e) Questioni in materia finanziaria.

In questa parte della decisione, il Giudice delle leggi evidenzia l’indefettibilità di un elemento ai fini della buona riuscita del regionalismo asimmetrico: la concretizzazione del federalismo fiscale. Segnatamente, i giudici iniziano coll’evidenziare che l’art. 8, comma 2 della legge impugnata, nella parte in cui fa riferimento ai “fabbisogni di spesa”, accetterebbe che la misura iniziale della compartecipazione destinata a finanziare le funzioni oggetto del trasferimento sia definita, ab origine, sulla scorta della spesa storica. Tale metodo, differentemente da quello connesso all’impiego dei costi e fabbisogni standard, potrebbe cristallizzare anche la spesa derivante dall’eventuale inefficienza insita nella funzione come esercitata al momento dell’intesa, violando l’art. 97 della Costituzione e il principio di responsabilità del decisore pubblico.

Quanto all’attuazione del federalismo fiscale, invece, il Collegio ha ritenuto impossibile esimersi dal rilevare l’improcrastinabilità dell’attuazione del fondo perequativo previsto dall’art. 15 del d.lgs. n. 68 del 2011. Invero, riprendendo l’inciso d’interesse: “un ordinamento che intende attuare la punta avanzata del regionalismo differenziato non può permettersi di lasciare inattuato quel modello di federalismo fiscale «cooperativo» (sentenza n. 71 del 2023), disegnato dalla legge delega n. 42 del 2009 e dai suoi decreti attuativi, che ne consente un’equilibrata gestione.”.

Descritta succintamente la decisione in commento e tenuto conto dei dubbi sorti circa l’opportunità di proseguire il percorso referendario (attualmente in una fase alquanto avanzata) [1], non può sorprendere il fatto che il regionalismo asimmetrico sia ritenuto dal Collegio di Palazzo della Consulta “la punta avanzata” del sistema cui dovrebbe precedere un ripensamento più generale del modello italiano delle autonomie attraverso una serie di passaggi  non più differibili (perfezionamento del federalismo fiscale; integrazione della CPQR con i rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali; rafforzamento del ruolo dei CAL ecc.).


[1] Alcuni, condivisibilmente, sostengono che l’intervento della Consulta, modificando profondamente la legge, renderebbe opportuno il ritorno in Parlamento e la revisione della medesima.

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