La corte dei conti sulle stabilizzazioni

Le stabilizzazioni previste dall’articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017 possono essere effettuate solamente dalle amministrazioni che hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica per il quinquennio 2012/2016: è questo il principio fissato dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 4/2023. Dal dettato normativo si trae la conclusione che i principi dettati dalla…

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Le stabilizzazioni previste dall’articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017 possono essere effettuate solamente dalle amministrazioni che hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica per il quinquennio 2012/2016: è questo il principio fissato dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 4/2023.

Dal dettato normativo si trae la conclusione che i principi dettati dalla sezione autonomie della Corte dei Conti non incidono sulle stabilizzazioni previste dall’articolo 3 del d.l. n. 44/2023. In questa disposizione non è infatti previsto la condizione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica per potere utilizzare questo strumento. Ed il richiamo al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017 è effettuato solamente per le lettere a) e b) del comma 1, cioè per l’avere prestato servizio per almeno un giorno dopo il mese di giugno del 2015, cioè dopo l’entrata in vigore della legge n. 124/2015, e di essere stato assunto a seguito del superamento di un concorso pubblico. Appare comunque opportuno un chiarimento in modo da dare certezza alle amministrazioni.
E’ stato dettato il seguente principio di diritto: “Il comma 4 dell’articolo 20, rubricato Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, del d.lgs n. 75-2017 -che vieta ai comuni che per l’intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica di applicare i commi 1 e 2 della medesima norma e dunque di fare ricorso alle speciali facoltà di reclutamento del personale ivi previste e da ultimo prorogate al 31 dicembre 2023, al maturare di determinati requisiti- costituisce un limite anche nell’ipotesi di assunzioni effettuate nel regime temporale prorogato e, di conseguenza, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica deve continuare ad essere valutato con riferimento all’intero quinquennio 2012-2016, secondo la previsione espressa della norma”.

LE MOTIVAZIONI

Viene in premessa rilevata la coerenza della disposizione nel testo iniziale che consentiva la stabilizzazione di coloro che al 31 dicembre 2017 avevano maturato 3 anni di anzianità a condizione che nell’intero quinquennio precedente avessero rispettato i vincoli di finanza pubblica. Leggiamo che “la continuità temporale fra l’osservanza dei vincoli di finanza pubblica e l’attivazione della procedura di assunzione di cui al comma uno, contribuiva a rafforzare la valutazione positiva circa la sostenibilità della spesa, la cui copertura va in ogni caso assicurata, nonché il carattere premiale della facoltà riconosciuta all’ente”.

Invece, “i successivi interventi legislativi sembrano aver intaccato tale continuità temporale. Nella disciplina attualmente in vigore l’amministrazione può procedere alle assunzioni disciplinate dal primo comma dell’art. 20 d.lgs. n. 75/2017 fino al 31 dicembre 2023 nei confronti dei soggetti che, fra le altre cose, abbiano maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. A tal fine l’amministrazione non può procedere a tali assunzioni se, nell’intero quinquennio 2012-2016, non abbia rispettato i vincoli di finanza pubblica”.  E’ evidente che vi è una “evidenziata discontinuità temporale”, che però non può essere “superata in via interpretativa”.

Si deve pervenire a questa conclusione perché la disposizione individua espressamente gli anni in cui occorre avere rispettato questo vincolo e non ha utilizzato formule diverse e più flessibili, come ad esempio i 5 anni precedenti e tale scelta è rimasta immutata nel corso degli anni, anche a fronte delle modifiche legislative che hanno spostato l’arco temporale previsto per la maturazione della anzianità triennale.

A questa impossibilità concorre anche la considerazione che l’arco temporale per la maturazione della stabilizzazione è stato mutato sia per quelle effettuate ai sensi del comma 1 dell’articolo 20 del citato d.lgs. n. 75/2017, quelle effettuate direttamente per coloro che sono stati assunti con concorso ed a tempo determinato, sia per quelle effettuate ai sensi del comma 2 della stessa disposizione, cioè quelle realizzate tramite concorsi per i cococo e per gli assunti a tempo determinato senza avere superato un concorso.

Infine, ci viene detto che non si può assumere a base di una lettura creativa o dinamica il fatto che i vincoli finanziari per gli enti locali sono stati modificati. Infatti, la disposizione “non individua quale condizione per le assunzioni il rispetto del patto di stabilità interno, ormai non più vigente, ma il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, tutt’ora operanti, né tanto meno da ragioni sistematiche, posto che la norma, nonostante le problematiche di continuità temporale già evidenziate, appare rispondente, nel suo impianto generale, alla ratio dei nuovi vincoli introdotti dopo la riforma costituzione del 2012″.

IL DETTATO NORMATIVO

Occorre ricordare che fino alla fine di quest’anno, sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017, possono essere stabilizzati i dipendenti che hanno maturato alla data dello scorso 31 dicembre i requisiti di anzianità triennale e che sono stati assunti con concorso pubblico. Questo requisito di anzianità per le assistenti sociali può maturare entro la fine del 2023. Inoltre, possono essere stabilizzati entro la fine del prossimo anno e con concorso, ai sensi del comma 2 dell’articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017 e fermo restando il vincolo di riservare almeno il 50% dei posti alle assunzioni dall’esterno, i dipendenti che entro tale data avranno maturato i requisiti di anzianità triennale senza essere stati assunti con concorso pubblico, nonché i cococo che avranno maturato tale requisito.

Sulla base delle previsioni dettate dal d.l. n. 80/2021 potranno essere stabilizzati negli enti locali, fermo restando il vincolo di riservare almeno il 50% dei posti alle assunzioni dall’esterno, i dipendenti che avranno maturato 3 anni di anzianità entro il 2026 e che sono stati assunti per l’attuazione del PNRR.
Sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 35, comma 3 bis, del d.lgs. n. 165/2001 possono essere stabilizzati nel tetto del 50% delle capacità assunzionali i dipendenti che hanno maturato l’anzianità triennale sia con concorso con riserva fino al 40% dei posti banditi sia con la valorizzazione della esperienza conseguita nell’ambito di un concorso pubblico. Quest’ultima è una possibilità di stabilizzare sempre operante e presente, in concorrenza con le altre disposizioni speciali.

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